La firma dell’ipotesi di contratto del 14 luglio ha portato a importanti cambiamenti dal punto di vista economico, e non solo, come nel caso della carriera alias. Altre novità riguardano invece le disposizioni specifiche sulle assenze per visite, terapie ed esami del personale ATA. Vediamo quali sono le modifiche e in cosa consistono.
Assenze del personale ATA per visite: ore annuali, richiesta del permesso e giustificazione
Nel nuovo CCNL istruzione e ricerca 2019-2021, di cui si attende la firma definitiva, è l’articolo 69 a regolare la fruizione dei permessi del personale ATA per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Se quindi la normativa di riferimento era l’articolo 33 del CCNL 2018, in questo caso l’articolo 69 abroga il precedente e introduce alcune novità.
Innanzitutto rimane invariata la misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, che possono essere fruite per le prestazioni di cui sopra. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia e sottoposti al regime economico di queste ultime. Inoltre, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio che viene prevista nel caso di assenze per malattia nei primi 10 giorni.
La richiesta di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici va fatta al Dirigente Scolastico mediante apposita domanda e con un preavviso di almeno tre giorni. Soltanto in casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, è possibile presentare la domanda anche nelle 24 ore precedenti o, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui è necessario fruire del permesso. L’assenza per la quale si è richiesto il permesso viene giustificata dall’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura in cui si è svolta la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente dal medico o dalla struttura.
Le modifiche del nuovo CCNL sulle assenze per visite del personale ATA
Sebbene l’impianto dell’articolo 69 del nuovo CCNL scuola 2019-2021 rimanga lo stesso dell’articolo 33 del CCNL 2018, ci sono alcune differenze. La prima la si può rintracciare nel comma 3, dove si legge:
I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
Un’ulteriore modifica riguarda il comma 12, dove vengono trattati i casi in cui l’incapacità lavorativa viene determinata dalle caratteristiche delle visite, degli accertamenti, degli esami o delle terapie. In questi casi, si legge nel nuovo CCNL,
la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l’incapacità lavorativa
Nel nuovo contratto, non servirà più l’attestazione di malattia ma direttamente l’attestazione di presenza della struttura o del medico, dalla quale emerga l’incapacità lavorativa del dipendente. Nelle differenze fra l’articolo 33 e l’articolo 69 menzioniamo infine anche il comma 16, che di fatto abroga il relativo articolo del precedente contratto nazionale.
Per ulteriori informazioni, rimandiamo qui all’articolo 33 del CCNL 2018 e al contratto scuola firmato a luglio 2023.