Con "ore eccedenti" si indicano le ore di lavoro prestate oltre l'orario d'obbligo; su queste, soprattutto tra i docenti, ci sono alcuni dubbi che vanno chiariti anche e soprattutto attraverso quanto riportato nei contratti nazionali di lavoro.
Quali sono le "ore eccedenti"
Le ore eccedenti l'orario di lavoro d'obbligo formano una categoria generale che comprende, al suo interno, altre attività inerenti diverse funzioni e discipline. In linea di massima, rientrano tra le ore eccedenti:
- ore eccedenti utilizzate per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti;
- ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio e prestate per l'interno anno scolastico;
- ore eccedenti sfruttate per effettuare approfondimenti didattici negli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Vediamole più nello specifico.
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
La disciplina che regola queste ore eccedenti rientra nell'art.70 del CCNL Scuola del 1995 e nell'art.28 del CCNL Scuola 2006-2009: i docenti di ogni ordine e grado di scuola hanno la facoltà di poter sostituire i colleghi assenti in modo occasionale e temporaneo.
Spetta al dirigente scolastico scegliere il docente che andrà a sostituire il collega assente, in modo da organizzare al meglio le ore eccedenti, assegnandole per garantire il servizio finale. Le ore "extra" vengono segnate su un apposito registro, complete di data, classe e nome del docente sostituito, per poi essere firmata dal dipendete e controfirmata dal dirigente.
Le ore eccedenti verranno ricompensate direttamente dall'istituzione scolastica attraverso apposito cedolino unico sul portale NoiPa grazie a fondi erogati ogni anno dal Ministero.
Ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio e prestate per l'interno anno scolastico
Queste ore eccedenti prevedono la possibilità da parte dei docenti della scuola secondaria di I e II grado di poter svolgere ore di insegnamento oltre le 18 previste dall'obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali. Anche in questo caso, l'incarico viene assegnato direttamente dal dirigente.
Questo sistema permette di coprire eventuali ore residue a causa di mancanza di nomine da parte dell'ufficio scolastico regionale.
Il conferimento dell'incarico, quindi, può essere eseguito solo dopo aver compiuto le dovute verifiche in merito alle ore previste per ciascun docente, che devono essere inferiori a 18. L'assegnazione può avere le seguenti durate:
- fino a 31 agosto e, quindi, fino alla fine dell'anno scolastico, se l'incarico viene assegnato a un docente con incarico annuale o con contratto a tempo indeterminato;
- fino al 30 giugno, se l'incarico viene assegnato a un docente con contratto a tempo determinato con medesima scadenza.
La formalizzazione dell'incarico avviene tramite la segreteria scolastica, che inserirà al SIDI un contratto apposito per la copertura delle ore eccedenti appena assegnate.
Il compenso per tali ore eccedenti corrisponde a 1/18esimo del trattamento economico in essere per ogni singola ora e verrà corrisposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato anche in merito alla tredicesima mensilità.
Ore eccedenti per approfondimenti didattici
Infine, il dirigente scolastico può assegnare ore eccedenti ai docenti di educazione fisica della scuola secondaria, per un massimo di 24 ore, per l'esecuzione di progetti sportivi extracurricolari approvati dal collegio dei docenti e previsti dal PTOF dell'istituto.
Il loro compenso può essere stabilito in misura oraria o tramite pagamento forfettario in sede di contrattazione integrativa di istituto.