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Supplenti Covid: ecco tutte le informazioni necessarie sul personale aggiuntivo per le scuole: chi sono, conferimento, contratto, licenziamento it-IT Editoriale 2020-10-16T16:46:26+02:00
Normative

Docenti e ATA supplenti Covid: Cos'è l'organico aggiuntivo per l'emergenza?

Supplenti Covid: ecco tutte le informazioni necessarie sul personale aggiuntivo per le scuole: chi sono, conferimento, contratto, licenziamento

Redazione Universo Scuola
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Al fine di consentire il normale avviamento del nuovo anno scolastico, considerato il periodo straordinario che stiamo vivendo, il Ministero dell'Istruzione ha introdotto il cosiddetto organico Covid. In quest'articolo approfondiamo l'argomento e spieghiamo di cosa si tratta e come funziona il conferimento per questa tipologia di supplenze.

organico covid: cos'è

Quest'anno, oltre alle normali operazioni per l'assunzioni dei supplenti dalle graduatorie, è stato introdotto anche il cosiddetto organico per l'emergenza. Si tratta di ulteriori posti aggiuntivi per docenti e personale ATA che il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibili per l'anno scolastico 2020/2021, vista la straordinarietà legata al particolare periodo storico. Sono ulteriori posti, sempre a tempo determinato, che aumentano l'organico disponibile per le scuole e consentono maggiori opportunità lavorative per i aspiranti supplenti.

La ministra Lucia Azzolina ha dichiarato che grazie alle risorse stanziate per l'emergenza ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza tra docenti e Ata.

Normativa Organico Covid

L'art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

"La possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo".

In attuazione a tale legge è stata emessa l'Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83 la quale ha previsto che "i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali (USR) attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche" (organico Covid).

L'attivazione degli eventuali incarichi, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria

SUPPLENTI Covid: chi paga ?

Saranno i dirigenti scolastici ad indicare agli Uffici scolastici regionali il fabbisogno di personale per le proprie scuole. Successivamente gli Usr provvederanno a distribuire le risorse. Le risorse stanziate dal Ministero sono ripartite fra i uffici scolastici regionali (USR) sulla base di due criteri:

  • per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
  • per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.

Come avviene l'assunzione

Le supplenze Covid potranno essere assegnate fin dal primo giorno di lezione e con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio. La scadenza del contratto è l'ultimo giorno di lezione (diverso in base ai calendari regionali). I contratti verranno trattati come supplenze temporanee per quanto riguarda assenze, malattie, permessi, aspettative.

Il conferimento avverrà in questo modo:

  • Per i contratti relativi al personale docente si procede utilizzando le nuove graduatorie di istituto;
  • Per i contratti relativi al personale ATA si utilizzeranno le graduatorie d'istituto.

Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale Covid, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.

Licenziamento o smartworking

Diversamente da quanto previsto in precedenza, adesso in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (lockdown), i contratti di lavoro attivati al cosiddetto organico Covid non verrano risolti per giusta causa. Docenti e Personale ATA continueranno a lavorare tramite lavoro agile (smartworking). È quanto previsto dal decreto legge n. 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto.

RINUNCIA SUPPLENZA COVID: QUALI CONSEGUENZE

Nulla è stato detto riguardo la possibilità per un docente, assunto come supplente Covid, di accettare un'altra supplenza tramite scorrimento delle graduatorie di istituto. L'ordinanza ministeriale non ha previsto tale possibilità, ovvero quella di poter eventualmente lasciare tale supplenza per un'altra che potrebbe essergli conferita con il normale scorrimento delle graduatorie di istituto in cui è utilmente collocato. Attendiamo possibili nuovi aggiornamenti a riguardo.

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