La corretta gestione degli studenti con DSA è un aspetto cruciale per realizzare una sana politica di inclusione in ogni istituto scolastico. È a questo proposito molto importante che la scuola si attenga alle linee guida relative, con particolare attenzione al “Percorso per l’accertamento”.
Questo protocollo, definito a livello regionale, tiene conto della natura della diagnosi, delle eventuali terapie riabilitative necessarie e di tutte le informazioni generali che possono essere utili a programmare gli interventi didattici per il caso DSA.
Uno studente DSA ha diritto all’insegnante di sostegno?
In base a quanto previsto dalla legge 170/2010, non è prevista l’assegnazione di un insegnante di sostegno per gli studenti con DSA. La scuola è comunque tenuta a garantire loro interventi didattici individualizzati e personalizzati.
Come previsto dalle “Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”, questi vengono realizzati attraverso l’apposita redazione di un piano didattico personalizzato. Il documento deve comprendere tra le indicazioni gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste. Le linee guida ministeriali sottolineano inoltre la necessità di:
- Coinvolgere la famiglia;
- Redigere il PDP entro il primo trimestre dell’anno scolastico;
- Prendere in carico l’alunno DSA da parte di tutto il Consiglio di classe o team docente.
Stesura del piano didattico personalizzato: chi si occupa del PDP
La stesura del piano didattico personalizzato è un compito riservato ai docenti. Gli operatori sociosanitari non sono vincolati né a partecipare, né a sottoscriverlo. In base a quanto esplicitato dalle linee guida, il PDP deve contenere le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici
- Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo)
- Attività didattiche personalizzate (per ciascuna disciplina interessata)
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative
- Patto con la famiglia
- Forme di verifica e valutazione personalizzate
Valutazione e modalità di apprendimento
Come riportato dal 62/2017 attuativo della legge 107/2015, la valutazione degli alunni deve avvenire in maniera coerente alle indicazioni espresse nel PDP, con particolare riguardo rispetto alle misure dispensative e agli strumenti compensativi.
Ciò significa che è compito della scuola, e quindi dei docenti, adottare modalità di verifica e valutazione che siano idonee a valutare lo studente tenendo conto di quelli che sono i suoi disturbi specifici dell’apprendimento.
Altri accorgimenti riguardano lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo o del secondo ciclo di istruzione. L’ammissione degli studenti con DSA è normata dai commi dal 9 al 14 dell’articolo 20 del Dl 62/2017. In questo caso le commissioni sono ad esempio tenute a riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Inoltre, è possibile far utilizzare loro strumenti informatici se sono già stati usati durante l’anno, senza che questo invalidi le prove scritte.
Valutazione ed esonero dalle lingue straniere
Il decreto attuativo 5669/2011 della legge 170/2010, all’art. 6 commi 5 e 6 prevede che gli studenti con DSA possano essere dispensati dalla prova scritta in lingua o direttamente esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, in presenza delle seguenti condizioni:
- Certificazione DSA che attesta la gravità del disturbo e la conseguente esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- Richiesta ufficiale da parte della famiglia di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
- Approvazione da parte del consiglio di classe a conferma della dispensa, temporanea o permanente, che tenga conto delle valutazioni diagnostiche e dei risultati degli interventi di natura pedagogico-didattica.
Se l’alunno non è direttamentee esonerato dalle lingue, sarà la commissione a stabilire modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
I risultati dell’esame
La pubblicazione dei risultati dell’esame degli alunni che svolgono prove differenziate è leggermente diversa in base al ciclo di istruzione di riferimento:
- Esame di Stato I Ciclo di Istruzione: Nel caso degli alunni che sostengono prove differenziate equipollenti, le modalità di svolgimento e le differenziazioni non figurano né nel diploma, né nelle tabelle affisse in istituto;
- Esame di Stato II Ciclo di Istruzione: Gli alunni esonerati dalle lingue straniere sostengono in questo caso prove differenziate finalizzate al rilascio del credito formativo, coerenti con il loro percorso di studi, ma non equivalenti a quelle ordinarie. La modalità di esame viene esplicitata nella attestazione ma non nelle tabelle affisse in istituto.
Le prove INVALSI
Anche nel caso delle prove INVALSI, gli studenti con DSA possono sostenerle con l’aiuto di strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dall’insegnamento della lingua straniera lo sono anche dalla prova nazionale in lingua inglese.