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Per il periodo di prova per il personale ATA non è concesso nessuna proroga o rinnovo in caso di recesso da parte della scuola it-IT Editoriale 2021-10-08T15:54:13+02:00
Personale ATA

Periodo di prova ATA: no a proroga e rinnovo in caso di recesso da parte della scuola

Per il periodo di prova per il personale ATA non è concesso nessuna proroga o rinnovo in caso di recesso da parte della scuola

Redazione Universo Scuola
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In un momento storico governato da trambusto e confusione come quello che sta vivendo, ormai da diversi anni, la scuola si vede coinvolto anche tutto il personale ATA che, ultimamente, si è posto la seguente domanda: all'attuazione del diritto di recesso da parte del datore di lavoro del periodo di prova, è possibile applicare l'art. 30, comma 9, del CCNL istruzione e ricerca del 19.04.2018, che prevede il rinnovo o la proroga dello stesso?
A rispondere è l'ARAN, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, iniziando col dire che l'articolo, "nella sua articolazione ha ben distinti i due istituti del recesso e del rinnovo o proroga del periodo di prova".

Premesso questo, specifica che:
per quanto riguarda il recesso, "il comma 6 dell'art. 30 prevede per entrambe le parti, la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro qualora sia decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione del periodo di prova espressamente previsti nel precedente comma 4. Se a recedere è il datore di lavoro, come nel caso prospettato, la norma dispone l'obbligo della motivazione della decisione da questi assunta";

per quanto riguarda rinnovo e proroga, "Con lo strumento del rinnovo, quindi, il datore di lavoro concede un'altra possibilità al lavoratore di dimostrare le sue competenze ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale rinnovo può essere concesso una sola volta".

Ne consegue che, sempre a detta dell'ARAN, "l'esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 non consente l'applicazione del successivo comma 9 del medesimo articolo, ossia il rinnovo o la proroga".

Cosa dice l'articolo 30 del nuovo CCNL

Per fare chiarezza sulla questione ed entrare più specificatamente nel merito, è possibile approfondire il contenuto dell'articolo preso in esame precedentemente, ovvero l'art. 30 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.

Secondo quanto riportato, il personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato deve sottoporsi a un periodo di prova della durata di:

  • 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
  • 4 mesi per tutti gli altri profili.

In base a determinati criteri stabiliti dall'amministrazione, sono esonerati dalla prova (previo consenso dell'interessato) coloro che l'hanno già superata "nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto".

Alla fine del periodo di prova, si tiene conto solo ed esclusivamente del servizio effettivamente prestato.

Periodo di prova e sospensione

Questo periodo può essere sospeso in caso di assenza per malattia o per altre motivazioni previste dalla legge o dal CCNL; in caso di malattia, il dipendente può conservare il posto di lavoro per un massimo di 6 mesi; in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio bisogna fare riferimento all'art. 20 del CCNL del 29/11/2007 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).

Periodo di prova e recesso

Una volta concluso il periodo di prova, ciascuna delle due parti può decidere di recedere dal rapporto in qualsiasi momento e senza obbligo né di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso diventa ufficialmente nel momento in cui la controparte ne riceve comunicazione e, se deciso dall'amministrazione, deve essere sempre motivato. Al termine della prova, se il rapporto di lavoro non è stato risolto, il dipendente è automaticamente confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

Recesso del periodo di prova e retribuzione

In caso di recesso del periodo di prova, al dipendente viene corrisposta la retribuzione fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresa la 13esima mensilità (se maturata).

Periodo di prova a vincitore di concorso

Se si parla di un dipendente a tempo indeterminato e vincitore di concorso, durante il suo periodo di prova ha il diritto di poter conservare il posto (senza retribuzione) presso l'amministrazione di provenienza per un periodo equivalente alla durata della prova prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione.

Se il periodo di prova non dovesse essere superato o in presenza di un suo recesso, il dipendente (sotto sua richiesta) può rientrare nell'area/categoria e nel profilo personale di provenienza.

Quanto detto finora non è ovviamente applicabile a un dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso che non abbia ancora completato e superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.

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