Il personale ATA assunto a tempo indeterminato ottiene la conferma in ruolo soltanto in seguito al superamento del periodo di prova.
La durata di quest’ultimo varia a seconda dell’area, con alcune novità introdotte dal CCNL scuola 2019-2021. Vediamo quali sono e nello specifico:
- durata del periodo di prova ATA;
- esonero dal periodo di prova;
- assenze durante il periodo di prova ATA;
- risoluzione del periodo di prova;
- superamento del periodo di prova.
Periodo di prova personale ATA: le novità del CCNL scuola su profili e durata
A disciplinare il periodo di prova del personale ATA è l’articolo 63 del nuovo CCNL istruzione e ricerca 2019-2021. La nuova formulazione abroga e di fatto sostituisce l’articolo 30 del precedente contratto.
La principale novità riguarda proprio le aree del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché i relativi periodi di prova.
La precedente suddivisione in area A, AS, B e D è stata sostituita dalle nuove quattro aree:
- Collaboratori, con un periodo di prova di due mesi;
- Operatori, con un periodo di prova di due mesi;
- Assistenti, con un periodo di prova di quattro mesi;
- Funzionari ed Elevate Qualificazioni, per esempio i DSGA, con un periodo di prova di sei mesi.
Come si vede, la nuova suddivisione delle aree ATA ha portato anche a una ridefinizione del periodo di prova. La novità riguarda soprattutto la durata del periodo di prova dei DSGA, che adesso passa a sei mesi.
Esonero dal periodo di prova: quando avviene e come funziona
La nuova disciplina dell'esonero dal periodo di prova ATA conferma sostanzialmente quanto già si era visto nel precedente contratto scuola. Il comma 2 dell’articolo 63 recita:
"sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto"
Inoltre, il comma 10 stabilisce che il dipendente a tempo indeterminato dell’amministrazione scolastica, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione, ha diritto a conservare il posto presso l’istituzione scolastica di provenienza, senza retribuzione e per un arco temporale pari alla durata formale del periodo di prova.
Nel caso tale periodo di prova non sia superato, o se una delle parti recede, il dipendente rientra a domanda nell’area o profilo professionale di provenienza.
Sospensione del periodo di prova per malattia: durata massima e retribuzione
L’articolo 63 del nuovo CCNL scuola affronta anche la sospensione del periodo di prova ATA. Nel ricordare che, ai fini del suo compimento, si tiene conto del servizio effettivamente prestato, il periodo di prova può essere sospeso:
- in caso di assenza per malattia;
- negli altri casi previsti dalla legge o dal contratto nazionale.
Se il periodo di prova è sospeso per malattia, il dipendente ATA ha diritto a conservare il posto per un periodo massimo di sei mesi. Al termine, il rapporto di lavoro può essere risolto.
Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia che deriva da causa di servizio, viene applicato l’articolo 20 del CCNL 2007, Infortunio sul Lavoro e Malattie Dovute a Causa di Servizio. Tornando al nuovo contratto, il comma 5 dell’articolo 63 riguarda la retribuzione durante le assenze per malattia. Si legge che:
"Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova."
Si può interrompere il periodo di prova? I casi previsti dal CCNL
Oltre all’evenienza in cui l’assenza per malattia si protrae per più di sei mesi, il periodo di prova del personale ATA può essere interrotto per altri casi. Ciascuna delle parti, l’amministrazione scolastica e il dipendente, può risolvere il contratto dopo che sia trascorsa la metà del periodo di prova. Non è previsto l’obbligo di preavviso, ma:
- se il recesso è esercitato dal dipendente ATA, questi non è tenuto a comunicare la risoluzione con preavviso o giustificato motivo;
- se il recesso è esercitato dall’Amministrazione, sussiste l’obbligo di motivare la decisione.
Il lavoratore potrà comunque impugnare la risoluzione dell’Amministrazione scolastica e ricorrere al giudice del lavoro. A tale proposito, interviene anche il comma 7 dell’articolo 63, che stabilisce:
"Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione."
La retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei maturati della tredicesima mensilità. Inoltre, sono previsti sia il rinnovo sia la proroga del periodo di prova alla scadenza, ma soltanto una sola volta.
Cosa avviene al superamento del periodo di prova del personale ATA
Nel caso in cui il periodo di prova non sia stato interrotto, per le ragioni che abbiamo visto nei paragrafi precedenti, esso si considera superato positivamente.
Già da tempo non è più richiesto un provvedimento del Dirigente Scolastico che confermi il superamento del periodo di prova. Nonostante ciò, per apporre il visto di regolarità sulla ricostruzione di carriera, alcune Ragionerie Territoriali dello Stato richiedono:
- in alcuni casi, un formale provvedimento che attesti il superamento del periodo di prova;
- più di rado, una relazione sul superamento del periodo di prova.
Non si tratta di una prassi supportata da alcuna norma, per cui è possibile segnalare l’errore alla propria Ragioneria Territoriale.
A questo proposito, rimandiamo all’approfondimento dedicato alla ricostruzione di carriera del personale ATA, con le modifiche introdotte dal DL Salva Infrazioni.