I sindacati trovano spesso a dover intervenire per fare chiarezza sul permesso matrimoniale di quindici giorni destinato a personale docente e ATA. Di seguito riportiamo una guida esaustiva sull’argomento, per dissipare ogni dubbio sul congedo matrimoniale.
Permessi per matrimonio: normativa e decorrenza
La normativa di riferimento riguardante i permessi per matrimonio è il CCNL 2007, successivamente confermato dal contratto 2016/18. La decorrenza del permesso, essendo strettamente legata al matrimonio da un punto di vista temporale, va intesa in concomitanza con l’evento. Questo non significa che però debba decorrere a partire proprio dal giorno del matrimonio.
Più nello specifico, la dicitura “Evento o occasione” si riferisce alla causa che fa sì che il dipendente usufruisca del suo diritto. Di conseguenza, da contratto, il permesso può essere richiesto a partire dalla settimana prima del matrimonio, fino a due mesi successivi per un utilizzo in differita. In altri termini la decorrenza del permesso è demandata alla volontà del richiedente, in base all’organizzazione dell’evento e alle sue motivazioni personali.
È fondamentale che il congedo sia richiesto con sufficiente anticipo e che il periodo interessato sia ragionevolmente connesso alle nozze. Per fare un esempio pratico, se il matrimonio si celebra di sabato, è ragionevole chiedere che il permesso decorra a partire dal lunedì successivo, ovvero dal primo giorno di lavoro utile.
Il permesso è usufruibile sia per il rito civile che per quello religioso. In caso di sdoppiamento temporale tra le due celebrazioni, il congedo può comunque essere goduto una sola volta.
Il permesso è infatti infrazionabile, quindi va fruito necessariamente in maniera continuativa, includendo anche i giorni festivi e non lavorativi nel computo.
Docenti e personale ATA a tempo determinato possono usufruire del permesso?
L’art.19 del CCNL 29.11.2007 al comma 12, prevede che anche il personale docente e ATA assunto a tempo determinato possa usufruire del permesso matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi. Requisito fondamentale è che il permesso venga richiesto e sfruttato entro i limiti del rapporto contrattuale. Viceversa, il dipendente non ha diritto alla concessione del permesso.
Ad esempio, se un docente si sposa il giorno prima dell’inizio del suo contratto di lavoro, non può richiedere il permesso nemmeno per usufruirne in differita, in quanto l’evento ha avuto luogo al di fuori del periodo di contrattualizzazione. Il permesso deve inoltre essere sfruttato ed esaurito all’interno del contratto a corrispondente alla data dell’evento (e quindi nella stessa scuola). Non è infatti possibile usufruire del congedo matrimoniale alla presa in servizio presso altro istituto, qualora il lavoratore inizi una nuova collaborazione professionale con un nuovo contratto.
Congedo matrimoniale, part-time verticale e maternità
Il permesso di 15 giorni riguarda anche i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale, a partire dal primo giorno successivo del periodo di lavoro. Rimane in essere il vincolo di coerenza temporale con l’evento.
Per quanto riguarda il congedo di maternità, disciplinato dagli artt.16 e ss. del D.Lgs.n.151/2001 e successive modifiche (ex astensione obbligatoria dal lavoro), esso non è frazionabile; quindi, non può essere interrotto dal permesso matrimoniale. Questa norma è differente dal congedo parentale disciplinato dagli artt.32 e ss presenti nello stesso decreto.
Ciò significa in altre parole che la lavoratrice può assentarsi dal luogo di lavoro solo per la prima motivazione dichiarata, ovvero la maternità. A levare ogni dubbio è l’art.22, comma 6, del D.Lgs.n.151/2001 che prevede che altri tipi di ferie o assenze spettanti non possono essere godute simultaneamente ai periodi di congedo.