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Intensificazione oraria e straordinario per il personale ATA: differenze e compensi. it-IT Editoriale 2022-12-14T15:01:15+01:00
Personale ATA

Personale ATA: differenza tra intensificazione oraria e straordinario

Intensificazione oraria e straordinario per il personale ATA: differenze e compensi.

Redazione Universo Scuola
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Tra le varie prestazioni affidate al personale ATA, ne rientrano due che, spesso e volentieri, vengono confuse tra loro: si tratta dell'intensificazione e dello straordinario. Ecco in cosa consistono e quali sono le differenze.

Intensificazione oraria per il personale ATA

L'intensificazione oraria prevede il compimento di attività extra rispetto a quelle previste ordinariamente in casi straordinari o di emergenza, ma devono comunque rientrare entro l'orario lavorativo giornaliero.
Si tratta di intensificazione oraria, ad esempio, quando viene richiesto di sostituire un collega assente e di svolgere le attività a lui assegnate entro l'orario di lavoro. La retribuzione è prevista dall'articolo 88 del CCNL 2007 il quale recita che:
"le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6."Nello specifico, la Tabella 6 prevede le seguenti misure di compenso orario lordo a carico del fondo dell'istituzione scolastica che variano in base al profilo ATA.

Profilo ATA Ore aggiuntive diurne Ore aggiuntive notturne o festive Ore aggiuntive notturne e festive
Collaboratori scolastici e istruttori € 12,50 € 14,50 € 17,00
Assistenti amministrativi ed equiparati € 14,50 € 16,50 € 19,00
Coordinatore amministrativo e tecnico € 16,50 € 18,50 € 21,50
DSGA € 18,50 € 20,50 € 24,50

Straordinario per il personale ATA

Lo straordinario, invece, prevede lo svolgimento di attività lavorative oltre l'orario di lavoro giornaliero (che, comunque, non può superare le 9 ore complessive). A questo proposito, si fa riferimento all'articolo 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007 che, appunto, prevede che il lavoro massimo giornaliero sia di 9 ore. Se al personale viene richiesto un lavoro extra che supera le 6 ore consecutive ha diritto a una pausa di almeno 30 minuiti per recuperare le energie e consumare il proprio pasto.

Più specificamente, in caso di straordinario bisogna svolgere la pausa se si superano le 7 ore e i 12 minuti di lavoro continuativi.

Su quest'ultimo punto ci si può rifare all'ARAN che, in merito alla pausa, definisce che "il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".

Con questa disposizione la pausa è obbligatoria, quindi il lavoratore non può rinunciarvi e il datore di lavoro non può non concederla. Inoltre, è molto importante farla per consentire all'operatore di essere in perfetta forma (sia fisica che mentale) per portare a termine il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Retribuzione dello straordinario

Secondo l'articolo 53 del CCNL scuola, il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale fissato a 36 ore può eccedere per un massimo di 6 ore e, quindi, per un totale di 42 ore e per non più di 3 settimane continuative.

Per rispettare le 36 ore medie settimanali, i periodi che richiedono attività extra devono essere valutati e decisi di anno in anno e non possono superare le 13 settimane in un intero anno scolastico.

Al momento della retribuzione, il dipendente può richiedere il recupero delle ore di straordinario come forma compensativa, ovviamente tenendo conto delle esigenze della singola istituzione scolastica.

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