Secondo il CCNL del comparto scuola, è possibile per il personale scolastico richiedere un periodo di aspettativa per ragioni familiari, personali e di studio.
Come abbiamo segnalato nella guida generale su questo tipo di aspettativa, a richiederla possono essere:
- i dipendenti a tempo indeterminato, anche durante il periodo di prova a formazione;
- i dipendenti a tempo determinato, a patto che abbiano un contratto di durata annuale.
L'aspettativa per motivi personali, di famiglia e di studio non prevede tuttavia retribuzione. Qual è allora l'effetto sulla carriera e sulla pensione futura? Vediamolo in dettaglio.
Tempi e fruizione dell'aspettativa senza assegni
L'aspettativa per le ragioni menzionate in introduzione può essere richiesta per periodi continuativi o frazionati, a patto che non superi:
- i 12 mesi, nel caso sia continuativa;
- i 30 mesi nell'arco di un quinquennio, nel caso sia frazionata.
Quale che sia la casistica, bisogna fare attenzione a intervallare due periodi di aspettativa con almeno 6 mesi di servizio attivo. Se l'intervallo sarà inferiore a 6 mesi, infatti, i due periodi ravvicinati verranno sommati e trattati come un'unica aspettativa continuativa.
Esiste anche la possibilità di rientrare anticipatamente, ma il dipendente scolastico rimarrà a disposizione dell'Istituto fino alla naturale scadenza contrattuale del supplente.
Aspettativa senza retribuzione: quali sono gli effetti giuridici
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, l'aspettativa per motivi personali, familiari e di studio non prevede una retribuzione.
Oltre a ciò, implica anche altri effetti giuridici. In particolare, il periodo di aspettativa:
- blocca l'anzianità di servizio e le progressioni di carriera;
- non dà diritto alla maturazione di ferie e della tredicesima;
- non ha valore ai fini previdenziali.
Nel caso la richiesta di aspettativa avvenga per gravi motivi familiari, sarà comunque possibile far riconoscere il periodo da parte dell'INPS. L'onere del riscatto è tuttavia a carico del dipendente scolastico.
A questo proposito, sarà necessario documentare in modo preciso e conclamato la gravità dei motivi familiari.
Si possono riscattare presso l'INPS i periodi di aspettativa?
La risposta breve è che no, non è possibile riscattare ai fini previdenziali il periodo di fruizione dell'aspettativa. Come abbiamo visto, una deroga è prevista a fronte di gravi motivi familiari, ma non solo. Stando a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 184/1997, si possono riscattare anche i periodi di aspettativa per motivi di studio, ma solo per quanto riguarda la durata legale dei corsi di studio universitari. Da questo punto di vista, la normativa a cui i dipendenti scolastici dovranno fare riferimento è quella che disciplina il riscatto della laurea.