Nelle ultime settimane si è tanto parlato di modifiche apportate, da parte del Ministero dell'Istruzione, in tema mobilità in ambito scolastico: i sindacati hanno ottenuto riscontri positivi alle loro richieste e pare che, finalmente, si stia giungendo a un accordo che vada bene a entrambe le parti.
In generale, le domande di mobilità vengono valutate seguendo due criteri: il punteggio posseduto da ciascun docente e la presenza di eventuali precedenze, derivanti da motivi validi e ovviamente comprovati. Tra questi rientrano disabilità e gravi problemi di salute, che devono essere dimostrati e applicati seguendo un iter ben specifico.
Mobilità e precedenze: quali sono
I docenti e il personale scolastico che usufruiscono di una precedenza (a prescindere dal punteggio posseduto) precedono un collega senza precedenza. Nel momento in cui ci sono più candidati con precedenza, precede il collega con precedenza elencata prima nel CCNI. Di fronte a due colleghi con stessa precedenza, precede il collega con punteggio più alto e, a parità di punteggio, precede chi ha un'età maggiore.
Fatta questa piccola premessa, ecco l'elenco delle precedenze ordinate secondo priorità dall'articolo 13, comma 1, dell'Ipotesi di CCNI 2022/25:
- disabilità e gravi motivi di salute;
- personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni che abbia richiesto il rientro nella sede di precedente titolarità;
- personale con disabilità e bisognoso di particolari cure continuative;
- assistenza al coniuge e/o al figlio con disabilità;
- personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni che abbia richiesto il rientro nel comune precedente la titolarità;
- coniuge di militare o categoria simile;
- personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
- personale che riprende servizio dopo l'aspettativa sindacale.
Ogni singola precedenza elencata si può applicare a determinate condizioni e in una o più fasi della mobilità, dato che quest'ultima si articola in: trasferimenti nell'ambito del comune, trasferimenti nell'ambito della provincia e trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra.
Come vengono applicate le precedenze
Come accennato, le precedenze in elenco possono essere applicate solo se sussistono determinate condizioni:
- solo nelle operazioni di trasferimento, tranne per la prima (disabilità e gravi problemi di salute) che può essere applicata anche alla mobilità professionale (come passaggi di ruolo/cattedra);
- solo nelle operazioni di mobilità volontaria (quindi trasferimento volontario);
- non sono riconosciute per la riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento;
- sono riconosciute per l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per individuare i perdenti posto (compresi i perdenti posto a seguito di ridimensionamento).
Precedenza disabilità e gravi motivi di salute: il caso specifico
Nel dettaglio della precedenza disabilità e gravi motivi di salute, può essere riconosciuta a tutti i docenti che si trovino nelle seguenti condizioni (l'ordine è in base alla priorità):
- personale non vedente;
- personale emodializzato.
Questa precedenza è riconosciuta con titolo assoluto sia nei trasferimenti, sia nei passaggi ruolo/cattedra a prescindere dal comune o dalla provincia di provenienza. Nello specifico, nella I fase la mobilità è preceduta soltanto dai trasferimenti a domanda e solo nella scuola primaria tra i posti dell'organico del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità:
- A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità;
- A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (compresi i trasferimenti interprovinciali);
Nella II fase, invece, il movimento del personale è preceduto soltanto dai trasferimenti d'ufficio:
- A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
- B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze, relativamente ai passaggi di ruolo/cattedra, il movimento del suddetto personale non è preceduto da nessun altro movimento.