Capita spesso di avere dubbi riguardo la gestione dei contratti di prestazione occasionale a scuola. Sono infatti diverse le figure professionali che forniscono una prestazione lavorativa occasionale agli istituti scolastici.
Quest'articolo vuole essere una breve guida per gestire dal punto di vista giuridico, retributivo e fiscale il proprio rapporto con la scuola quando è regolato da un contratto di prestazione occasionale.
Quali sono le figure professionali assunte a scuola con contratto di prestazione occasionale
Diverse sono le figure professionali che lavorano a scuola con contratti di prestazione occasionale, legati a incarichi momentanei o non continuativi. Tra questi professionisti e prestazioni si ricordano:
- Esperti in progettazione per i PON;
- Responsabile del sistema di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 81/2008
- Prestazioni eseguite in ambito DPO;
- Psicologo e medico scolastico.
Questi professionisti assunti con contratto di prestazione occasionale sono individuati mediante regolari procedure di selezione esplicitate nel D.Lgs 165/2001.
Il contratto di prestazione occasionale: come funziona
Il contratto di prestazione occasionale, nella scuola come nel resto del mondo del lavoro, regola quei rapporti professionali di natura non autonoma che non vengono svolti dal professionista né in maniera abituale, né in maniera prevalente.
I professionisti assunti con contratto di prestazione occasionale non hanno partita IVA e possono svolgere il loro lavoro entro il limite previsto di 5.000€ annui (al lordo di ritenute fiscali e previdenziali).
Qualora il lavoratore soggetto a prestazione occasionale superi la suddetta soglia, dovrà iscriversi alla gestione separata INPS, comunicandolo in maniera formale alla scuola presso cui presta servizio.
Prestazione occasionale a scuola e retribuzione: quali sono i compensi
Esistono due riferimenti principali per determinare quali sono i compensi dei professionisti che lavorano per un istituto scolastico con contratto di prestazione occasionale:
- Tabelle in allegato ai CCNL che regolano il comparto scolastico;
- Il ritrovamento di compensi forfettari, operato dal Consiglio d'Istituto sulla scia dell'art.45 del D.I 129/2018.
In generale, è possibile prevedere i seguenti compensi:
- 44,84 € lordo stato per ora in caso di prestazioni riguardanti la formazione del personale;
- 46,44 € lordo stato/ 35€ lordo dipendente per prestazioni riguardanti ore di docenza;
- 23,22 € lordo stato/ 17,50€ lordo dipendente per prestazioni funzionali di insegnamento;
- 70€ lordo stato per progettazione, o altre attività, in ambito PON FSE.
Stato di quiescenza e prestazione occasionale a scuola
Per le pubbliche amministrazioni, scuola inclusa, è previsto il divieto di attribuzione di incarichi professionali con contratto di prestazione occasionale a lavoratori collocati in stato di quiescenza, indipendentemente dal loro essere dipendenti pubblici o privati.
Gli incarichi in questione possono essere delle seguenti tipologie:
- Incarichi di studio;
- Incarichi di direzione;
- Incarichi di consulenza;
- Incarichi di vertice nella pubblica amministrazione o in altre società controllate.
È importante avere ben chiaro questo aspetto, in quanto secondo la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il divieto non è da intendere in maniera estensiva, ma solo per le attività previste dalla legge.
È invece possibile l'attribuzione di incarichi di docenza retribuiti a personale in stato di quiescenza, purché non siano poi svolte altre funzioni di consulenza o comunque prerogativa del personale scolastico interno.
Collaborazioni a titolo gratuito
Queste limitazioni non riguardano invece le collaborazioni gratuite, che non sono soggette ad alcun divieto. Questo tipo di collaborazione non può durare più di un anno, non può essere prorogata o rinnovata.
È possibile che la scuola riconosca al collaboratore gratuito un rimborso spese, se queste vengono adeguatamente documentate (scontrini ,fatture, ricevute…).
Le ritenute da operare su un contratto a prestazione occasionale
È opportuno che le scuole specifichino nel contratto di lavoro che il compenso liquidato è da intendere al lordo Stato. Ciò significa che sono considerate le ritenute regolarmente previste dalla legge in riferimento alla situazione fiscale e previdenziale del lavoratore al momento del saldo.
Per le prestazioni occasionali bisogna considerare il regime della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% del compenso, come previsto dall'art.25 del D.P.R. n 600/1973.
È la scuola, in quanto sostituto d'imposta, a dover pagare la ritenuta tramite il modello F24 Enti Pubblici. Il pagamento va disposto entro il 16 del mese successivo rispetto a quello in cui viene erogato il compenso netto.
Si parla in questo caso di ritenuta d'acconto perché quando il professionista presenterà la dichiarazione dei redditi, dovrà versare (l'anno successivo) la differenza di IRPEF per conguagliare un eventuale aliquota IRPEF più elevata.
Prestazione occasionale a scuola e gestione separata
Chi lavora a scuola con contratto di prestazione occasionale deve iscriversi alla gestione separata qualora il suo reddito derivante da tutte le prestazioni occasionali annue, vada a superare i 5.000€. Si ricorda che per calcolare questa cifra si tengono in considerazione tutti i diversi committenti.
È il lavoratore a dover comunicare alla scuola, in qualsiasi momento, il superamento del limite previsto, così che la scuola possa accertare la situazione del professionista prima di erogare il compenso.
La scuola stessa provvederà a pagare l'eventuale contributo alla gestione separata INPS, sempre tramite modello F24 Enti pubblici ed entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso netto.
Due i codici tributo conformi a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate:
- CXX per i prestatori sprovvisti di altre coperture previdenziali;
- C10 per i prestatori iscritti ad altre forme pensionistica o che sono titolari di pensione (ad esempio, dipendenti di altre scuole già oltre i 5.000€ previsti).