In quanto pubblici dipendenti, il personale ATA ha precisi doveri di fronte al Dirigente scolastico. Il mancato adempimento di questi porta a illeciti, puniti con determinate sanzioni disciplinari.
Di seguito, un guida completa per fare chiarezza sull’ambito disciplinare del personale ATA.
Gli obblighi del personale ATA. Qual è la normativa di riferimento
Le indicazioni sulle sanzioni disciplinari hanno come riferimento normativo principale il D.Lgs.165 del 30 marzo 2001, ovvero il “Testo unico sul pubblico impiego”.
Il CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 ha ulteriormente dettagliato obblighi, sanzioni e codice disciplinare del personale ausiliario tecnico e amministrativo di scuole e strutture educative. Ecco in sintesi i riferimenti normativi che determinano gli obblighi disciplinari del personale ATA:
- Testo unico sul pubblico impiego;
- D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 art. 11;
- Eventuali altri regolamenti interni alla scuola, adottati dal Dirigente scolastico.
Personale ATA. Quali sono le sanzioni disciplinari: Il CCNL
L’art.12 del CCNL Comparto Istruzione prevede sette diverse sanzioni disciplinari in cui un dipendente può incorrere a seguito di un’infrazione del codice di comportamento. In ordine crescente, queste sono:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Il Testo unico sul pubblico impiego
Ulteriori sanzioni possono essere ritrovate nel D.Lgs. 165/2001. Queste possono essere applicate alle violazioni compiute dal personale ATA. Sono di competenza esclusive dell’UPD, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali. Le sanzioni in questione sono tre, ovvero:
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, con riferimento all’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, con riferimento all’art. 55-sexies, comma 1;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con riferimento all’ art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
Come viene determinata la sanzione a carico del personale ATA
Le sanzioni vengono applicate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità. Esse sono variabili in base alla gravità della mancanza attribuita al dipendente. I criteri generali sono i seguenti:
- Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, sulla base anche della prevedibilità dell’evento;
- Grado di rilevanza degli obblighi violati;
- Livello di responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- Grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi conseguentemente al disservizio causato;
- Eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riferimento al comportamento del lavoratore, ad altri precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, e al comportamento tenuto nei confronti degli utenti;
- Concorso nella violazione di più lavoratori tra loro in accordo;
- Nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative si tiene conto dell’eventuale coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
La casistica delle sanzioni: dal rimprovero verbale alla multa equivalente a 4 ore di retribuzione
Di seguito riportiamo una lista di illeciti che hanno come conseguenza sanzioni più leggere, dal semplice rimprovero verbale fino alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione:
- Inosservanza di regolari disposizioni di servizio o di deliberazioni degli organi collegiali, anche nei casi di assenze per malattia e di trasgressioni riguardanti l’orario di lavoro;
- Condotta generale non conforme a principi di correttezza da tenere verso superiori, altri dipendenti, utenti o terzi;
- Nel caso di personale ATA delle istituzioni scolastiche educative, eventuali condotte negligenti e difformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza relative alla funzione da svolgere;
- Negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti affidati o sui quali il lavoratore ha responsabilità di custodia o vigilanza;
- Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
- Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n. 300/1970;
- Rendimento insufficienti nell’assolvere i compiti assegnati;
- Violazione dell’obbligo di rendere conoscibile il proprio nominativo agli utenti, nelle attività a contatto col pubblico;
- Violazione di doveri ed obblighi comportamentali non ricompresi specificatamente nei punti precedenti ma da cui deriva un disservizio, un danno o un pericolo per l’amministrazione, gli utenti o soggetti terzi.
Quando avviene la sospensione dal servizio senza retribuzione fino a un massimo di dieci giorni
Infine, ecco quando un dipendente ATA viene sospeso dal servizio senza retribuzione per un massimo di dieci giorni:
- Recidività rispetto alle mancanze precedentemente elencate;
- Particolare gravità di un illecito elencato in precedenza;
- Assenza ingiustificata dal servizio o abbandono arbitrario dello stesso con entità della sanzione proporzionale alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio creato, alla gravità della violazione e agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o a soggetti terzi;
- Ingiustificato mancato trasferimento a partire dal primo giorno, da parte del personale ATA di istituzioni scolastiche ed educative;
- Svolgimento di attività durante lo stato di malattia o di infortuni che posano ritardare il recupero psico-fisico del dipendente;
- Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, a meno che non siano espressione della libertà di pensiero;
- Atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori sotto forma di violenza morale nei confronti di un altro dipendente. Questi comprendono anche calunnie, ingiurie o diffamazioni verso altri dipendenti, utenti o soggetti terzi (In quest’ultimo caso, se l’illecito è grave e reiterato, si può portare arrivare al licenziamento).