Viene valutato l'anno di retrodatazione giuridica e, se sì, quanto, nelle operazioni che riguardano la mobilità docenti e le graduatorie interne di istituto? Per rispondere a questa domanda, analizziamo preliminarmente le modalità con cui i docenti cumulano punteggio e come procedono a partecipare alle graduatorie interne, ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo e cattedra.
Graduatorie interne di istituto e trasferimenti
In merito ai punteggi con cui i docenti vengono collocati nelle rispettive graduatorie o partecipano alle procedure di trasferimento, si fa riferimento a tre canoni distinti, che trovano disciplina all'interno della Tabella A: "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo", contenta in allegato all'Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/25. Essa fa riferimento a: anzianità di servizio; esigenze familiari; titoli generali. Sempre la Tabella A precisa che, nel caso di graduatorie interne di istituto, nell'attribuire il punteggio si deve prestare attenzione alle precisazioni riguardanti i trasferimenti d'ufficio.
Passaggio di ruolo o cattedra
Questa volta a disciplinare il caso è invece la Tavella B, "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo". Secondo questo modello, i docenti partecipano alle modalità inerenti al passaggio di ruolo o cattedra con un punteggio cumulato sulla base dell'anzianità di servizio e sui titoli generali.
Retroattività giuridica della nomina
La questione inerente alla valutazione di eventuali anni di servizio derivanti dalla retroattività giuridica - rispetto a quella economica - della nomina, è invece affrontata nelle Tabelle di valutazione summenzionate. In base ad una delle note contenute nelle tabelle, occorre operare la distinzione tra la domanda di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra e la domanda di trasferimento d'ufficio e nelle graduatorie interne di istituto.
Partendo da questo secondo caso, nella mobilità d'ufficio l'anzianità di servizio derivante da retrodatazione giuridica si valuta nel modo a seguire:
- Se in quell'anno/i non è stato prestato alcun servizio, sono attribuiti 3 punti per ogni anno e per tutti gli anni.
- Se in quell'anno è stato prestato servizio in un ruolo diverso da quello di appartenenza, sono attribuiti 3 punti per ciascun anno e per tutti gli anni.
- Se in quell'anno è stato prestato servizio nel ruolo di appartenenza, sono attribuiti 6 punti per ogni anno e per tutti gli anni.
Nella domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra, l'anzianità di servizio in base alla retrodatazione si calcola così:
- Se in quell'anno/i non è stato prestato alcun servizio, sono attribuiti 3 punti per ogni anno e per tutti gli anni.
- Se in quell'anno è stato prestato servizio in un ruolo diverso da quello di appartenenza, sono attribuiti 6 punti per ciascun anno e per tutti gli anni.
Anni di retroattività giuridica nella continuità di servizio
Se gli anni di retrodatazione giuridica della nomina sono valutati nell'anzianità di servizio, gli stessi non si conteggiano ai fini della continuità di servizio. La continuità di servizio è infatti garantita soltanto nel caso in cui il servizio sia prestato continuativamente nella stessa scuola e nella medesima tipologia di posto (comune/sostegno).