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Uno sguardo approfondito ma accessibile ai reati contro la Pubblica Amministrazione che interessano l'ambito scolastico e le figure del DS e del DSGA. it-IT Editoriale 2022-07-21T13:24:18+02:00
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Reati contro la Pubblica Amministrazione: sguardo sull'ambito scolastico e sulle figure del DS e del DSGA

Uno sguardo approfondito ma accessibile ai reati contro la Pubblica Amministrazione che interessano l'ambito scolastico e le figure del DS e del DSGA.

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Il Libro Secondo, Titolo Secondo, Capo I del Codice Penale disciplina i reati contro la Pubblica Amministrazione, argomento del presente approfondimento.

Nello specifico, e con esclusivo riferimento all'ambito scolastico, vogliamo fornire ai DS e ai DSGA uno strumento utile al fine di individuare e inquadrare le fattispecie più importanti a danno dell'istituzione scolastica.

Reati contro la Pubblica Amministrazione: chi può commetterli

Secondo il codice penale, essere un pubblico ufficiale è un requisito fondamentale per la configurabilità dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Si legge nel testo:
"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa."Nell'ambito particolare delle istituzioni scolastiche, sono pubblici ufficiali il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il peculato è una delle forme di reato contro la Pubblica Amministrazione più diffuse in assoluto. Il reato si configura quando il pubblico ufficiale si è appropriato di qualcosa messa a sua disposizione per lo svolgimento del proprio incarico.

Per il peculato è prevista la reclusione da 4 anni a 10 anni e sei mesi. Se invece l'imputato ha fatto uso di denaro o di qualcosa e poi ha restituito il tutto, la reclusione varia da 6 mesi a 3 anni, stessa pena che si ha se si viene resi partecipi del reato.

Diverso è il peculato mediante profitto dell'errore altrui, che si configura per il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità, giovandosi dell'errore altrui.

In questo caso, la reclusione va dai 6 mesi ai 3 anni. Se invece il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea - e il danno o il profitto sono superiori a 100 mila euro - la reclusione va da 6 mesi a 4 anni.

Concussione e induzione indebita

La concussione si configura quando il pubblico ufficiale - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Per la concussione è prevista la reclusione da 6 a 12 anni.

Diverso è il caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Qui il reato si configura quando il pubblico ufficiale abusa della sua qualità o dei suoi poteri per indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da 6 anni a 10 anni e sei mesi.

Chi dà o promette denaro o altra utilità, invece, è punito con la reclusione fino a 3 anni o, nel caso di offesa agli interessi finanziari UE e con danno o profitto superiori a 100 mila euro, fino a 4 anni.

Corruzione e istigazione alla corruzione

Viene punito con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Si configura in questo caso il reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Diversamente, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura quando il pubblico ufficiale - per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o anche compiere un atto contrario ai doveri di ufficio - riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Qui la pena è la reclusione da 6 a 10 anni.

Infine, l'istigazione alla corruzione avviene quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, ma l'offerta o la promessa non vengono accettate. La pena è la reclusione da 3 a 8 anni ridotta di un terzo. Se invece l'offerta o promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a omettere o ritardare un atto o a compiere un atto contrario ai suoi doveri, la reclusione va da 6 a 10 anni ridotta di un terzo.

Abuso d'ufficio

L'abuso di ufficio si configura quando il pubblico ufficiale ottiene per sé o per altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure procura un danno ingiusto, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge (o da atti aventi forza di legge), o anche omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
La pena per l'abuso di ufficio è la reclusione da 1 a 4 anni, ma può essere aumentata quando il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

Per il pubblico ufficiale che, violando doveri inerenti alle sue funzioni o al suo servizio o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio che devono rimanere segrete o ne agevola la conoscenza, si configura il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Ci sono tuttavia dei casi particolari:

  • se l'agevolazione è colposa, si applica la reclusione fino a un anno;
  • se il pubblico ufficiale si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni;
  • nel caso il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o per causare ad altri un ingiusto danno, la pena è la reclusione fino a 2 anni.

Rifiuto di atti d'ufficio e omissione

Il rifiuto da parte del pubblico ufficiale di compiere un atto del suo ufficio, necessario per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità, va punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Il pubblico ufficiale che, entro 30 giorni dalla richiesta di chi abbia interesse, non compia l'atto del suo ufficio e non espone le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o una multa fino a 1032 euro.

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