Mobilità docenti 2023: si è tenuto nella giornata di ieri 1 marzo l'incontro per stabilire le regole relative all'anno scolastico 2023/24. Sindacati e Ministero si sono dunque accordati dopo un lungo tira e molla che aveva caratterizzato le ultime settimane.
Le regole per la mobilità 2023/24 saranno inserite ufficialmente nell'Ordinanza Ministeriale che verrà pubblicata di qui a breve. Di seguito elenchiamo chi potrà fare richiesta di mobilità e chi invece dovrà ancora sottostare ai vincoli.
Personale neoammesso in ruolo nell'anno scolastico 2022/23
La prima categoria presa in esame è quella dei neoammessi in ruolo relativamente all'anno scolastico 2022/23. Questi possono infatti presentare domanda sia per la provincia di appartenenza, che per un'altra provincia, per l'anno scolastico 2023/24 se:
- Risultano in sovrannumero o in esubero;
- Beneficiano della legge 104/92, art.33 comma 5 e 6. Sono i docenti con gravi disabilità o assistenti di familiari con gravi disabilità. I fatti devono essere sopravvenuti dopo il termine per la presentazione delle istanze relative al concorso o all'inserimento in GAE.
In questo caso i docenti possono presentare una domanda di mobilità con riserva per l'anno scolastico 2023/24. La domanda porrà i docenti in uno stato di attesa; qualora infatti non venisse infine disposta una deroga del vincolo previsto, la domanda risulterà infatti bloccata.
Immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/22 o precedentemente
Questa categoria di docenti può presentare domanda di mobilità sia all'interno della provincia di appartenenza o in un'altra, se:
- Non hanno già presentato la domanda relativamente all'anno scolastico 2022/23 o se pur avendola presentata non hanno compiuto alcun movimento;
- Hanno presentato domanda per gli anni scolastici 2021/22 e/o 2022/23 relativamente alla provincia di titolarità ottenendo però una scuola fuori dal comune tramite il codice "Comune" o "Distretto";
- Hanno presentato e ottenuto domanda per gli anni scolastici 2021/22 e/o 2022/23 e rientrando nei vincoli previsti sono risultati in soprannumero o esubero oppure possono rivalersi di una delle precedenze previste dall'art.13 del CCNI.
Insegnanti di sostegno assunti da GPS I Fascia nell'anno scolastico 2021/22 e successivamente confermati in ruolo in data 1/9/22
Rientrano nella mobilità 2023 anche i docenti assunti da GPS I fascia sostegno nell'anno scolastico 2021/22 con decorrenza economica dal 1/9/22. Questi docenti possono presentare domanda per la provincia di riferimento o per un'altra provincia per l'anno scolastico 2023/24.
I docenti bloccati. Chi non può fare domanda di mobilità
Alcune categorie di docenti rimangono invece fuori dalle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2023/24. Nel caso degli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/22 o precedentemente, non si può presentare domanda nei seguenti casi:
- Se negli anni scolastici 2021/22 o 2022/23 hanno già ottenuto un movimento interno alla provincia con scelta puntuale di scuola;
- Se negli anni scolastici 2021/22 o 2022/23 hanno già ottenuto un movimento all'interno del comune, sia con scelta puntuale di scuola, sia con codice "Comune", "Distretto" o "Distretto subcomunale";
- Se negli anni scolastici 2021/22 o 2022/23 hanno già ottenuto un movimento in un'altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola, sia con codice "Comune", "Distretto" o "Provincia";
Si fa eccezione in caso di deroghe per soprannumero, esubero o altri casi previsti dall'art.13 del CCNI. Come scritto sopra non i neoammessi in ruolo per l'anno scolastico 2022/23 sono invece in attesa di un'eventuale deroga. Viceversa la loro domanda sarà bloccata e anche loro saranno impossibilitati alla mobilità.
Come funziona il vincolo triennale
L'art.2, comma 2, del CCNI disciplina il vincolo triennale sulla scelta puntuale di scuola. Questo implica che il docente titolare in una scuola a seguito di domanda volontaria, che sia un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo, non potrà fare domanda di mobilità per il successivo triennio.
Il vincolo si applica:
- All'interno dello stesso comune, anche su scuole diverse;
- Per i movimenti da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
- Ai passaggi di cattedra o ruolo anche con espressione di codice sintetico "Comune", "Distretto" o "Distretto subcomunale"
Il vincolo non si applica invece:
- Ai docenti che beneficiano delle precedenze espresse nell'articolo 13 del CCNI se hanno assunto titolarità all' 1/9/2021 o all' 1/9/2022 in una scuola fuori dal comune o dal distretto subcomunale dove viene applicata la precedenza;
- Ai docenti trasferiti di ufficio o a domanda condizionata in data 1/9/2021 o 1/9/2022 ancorché soddisfatti sulla preferenza da loro espressa;
- Nel caso in cui la scuola ottenuta fuori dal comune di titolarità sia stata indicata con uno dei codici sintetici "Comune" o "Distretto.