Proponiamo oggi una breve guida alla responsabilità disciplinare del docente, specificando quali sono i casi di sospensione dal servizio, il tipo di sanzione disciplinare e la durata del provvedimento. Si ricorda che la normativa di riferimento consiste nel Testo Unico sull'Istruzione, che fa riferimento al D.Lgs 297/1994 e nel CCNL.
I casi in cui il docente può venire sospeso dal suo servizio per motivi disciplinari sono riportati nel Testo Unico, in particolare in una serie di articoli compresi tra il 492 e il 498.
Articolo 492: la censura
L'articolo 492 disciplina i casi più lievi di violazione della responsabilità disciplinare del docente. Non prevede una sospensione, ma una sanzione di natura inferiore come può essere la semplice censura.
Questa consiste in una dichiarazione di biasimo, regolarmente redatta e motivata, destinata direttamente al docente che si è macchiato di comportamenti o mancanze comunque non gravi al punto da ricadere sotto altri provvedimenti.
Articolo 494: sospensione del docente fino a un mese
L'articolo 494 norma i casi più lievi e ha come conseguenza una sospensione che può arrivare massimo ad un mese. Il provvedimento è previsto in seguito a:
- Negligenza in servizio o atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbe avere un docente;
- Violazione del segreto d'ufficio;
- Omissione di atti per quanto riguarda il lavoro e i doveri di vigilanza.
Articolo 495: sospensione del docente da uno a sei mesi
L'articolo 495 riguarda quei casi che prevedono la sospensione del docente dal suo servizio per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi. Il provvedimento è previsto in seguito a:
- Atti affini a quelli normati dall'articolo 494, ma di gravità superiore;
- Perseguimento dei propri interessi personali;
- Violazione dei propri doveri lavorativi al punto da pregiudicare il corretto svolgimento della didattica;
- Abuso della propria autorità.
Articolo 496: sospensione del docente per sei mesi e impiego in compiti diversi
L'articolo 496 stabilisce la sospensione del docente dal suo impiego per sei mesi e prevede il suo reimpiego in compiti diversi da quelli dell'insegnamento al termine del periodo.
Si parla di casi molto gravi in cui la responsabilità disciplinare del docente è gravemente compromessa da azioni incompatibili con la sua funzione educativa e i suoi doveri lavorativi. Gli atti in questione includono veri e propri reati, punibili con una pena detentiva dai 3 anni in su, con rispettiva sentenza di condanna confermata in grado di appello.
Articolo 498: destituzione dall'insegnamento
L'articolo 498 norma il caso più grave nell'ambito della responsabilità disciplinare: la destituzione dall'insegnamento. Questa è conseguenza di atti non conformi al proprio codice deontologico e di estrema gravità, coincidenti con attività dolosa dell'insegnante.
Sono dunque casi in cui l'insegnante vuole deliberatamente danneggiare gli alunni, la scuola o le famiglie. Tra questi ricordiamo:
- Uso illecito o distrazione di beni o somme scolastiche tenute a deposito. Vale anche il concorso o tolleranza in comportamenti analoghi perpetrati da altri soggetti;
- Gravi abusi di autorità. Può ricadere in questa categoria anche la relazione sentimentale tra un docente e un alunno.