Tra le responsabilità attribuite al DSGA vi è quella per la custodia dei beni inventariati. Questa mansione è normata dall'art.30 del D.I. (MIUR/MEF) n. 129/2018. Sulla base di un fatto esaminato dalla Corte dei Conti lombarda vedremo quali sono le responsabilità del DSGA qualora venisse meno al suo dovere di custodia dei beni inventariati.
La Corte dei Conti lombarda su un caso di mancata custodia dei beni inventariati
Il caso preso in analisi riguarda un contenzioso a carico di una assistente amministrativa a tempo indeterminato che svolge il ruolo di DSGA. La professionista in questione è stata segnalata in seguito a presunti illeciti gestionali, in particolare riguardo la mancata custodia efficace di alcuni beni inventariati.
Il fatto in questione è il seguente: nonostante alcuni beni fossero stati inseriti formalmente in inventario, su responsabilità della dipendente, questi non risultavano concretamente reperibili presso la scuola. L'amministrazione scolastica ha dunque ricevuto una richiesta di risarcimento del pregiudizio erariale.
L'organo requirente ha riferito di essere venuta a conoscenza del danno dopo avere acquisito una segnalazione da parte dei revisori MIUR/MEF. Questi erano stati incaricati di una verifica della gestione amministrativo-contabile della scuola.
La convenuta non si è costituita a giudizio pur avendo provveduto all'attività difensiva preprocessuale. La DSGA ha tuttavia depositato agli atti del giudizio, una memoria dove segnalava quali problematiche lavorative erano insorte nel lasso di tempo preso in oggetto dalle attività di controllo.
La memoria difensiva andava inoltre a rimarcare la professionalità sempre mantenuta da parte della DSGA, la quale aveva maturato crediti per le ferie non godute, per il lavoro straordinario non retribuito e per l'espletamento di lavoro incentivato.
Inoltre, per quanto riguarda l'accusa di mancata custodia di beni inventariati, la DSGA sottolineava la sua buona fede e l'assenza di qualsiasi negligenza gestionale.
Per i giudici tuttavia il risarcimento chiesto dalla Procura Regionale è assolutamente fondato. Secondo la Corte infatti:
"Nessuna giustificazione può essere ritenuta meritevole di apprezzamento nella fattispecie, atteso che l'operazione posta in essere, oltre che palesemente irregolare (liquidazione di competenze in assenza di titolo giustificativo), ha determinato un pagamento maggiore rispetto a quello ammesso dal titolo successivamente venuto ad esistenza"
Responsabilità sui beni inventariati: le colpe della DSGA
L'articolo 30 del D.I. (MIUR/MEF) n.129/2018, ovvero il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" prevede quanto segue:
"Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilita' del dirigente scolastico in materia, provvede a:
a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi."
La questione analizzata dalla Corte dei Conti lombarda riguarda in particolare la responsabilità contabile in senso stretto per violazione del "Debito di custodia" e nell'alveo della ordinaria responsabilità erariale in seguito alla violazione del "Debito di vigilanza".
Pur in assenza di elementi per imputare a titolo doloso il pregiudizio erariale, questo viene comunque addebitato alla DSGA:
"(…) a titolo di colpa grave e con applicazione del potere riduttivo dell'addebito, avuto riguardo alla circostanza che i beni oggetto di discarico per mancato rinvenimento hanno risentito indubbiamente di un deprezzamento dovuto al decorso del tempo rispetto alla loro iscrizione negli inventari dell'istituzione scolastica."