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Il termine ultimo per presentare domanda di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova è il 31 dicembre. Di seguito una breve guida sull'argomento. it-IT Editoriale 2022-12-21T15:05:38+01:00
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Ricostruzione carriera dopo anno di prova. Scadenza al 31 dicembre. Come funziona la procedura

Il termine ultimo per presentare domanda di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova è il 31 dicembre. Di seguito una breve guida sull'argomento.

Redazione Universo Scuola
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Il 31 dicembre scade il termine per presentare la domanda di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova. Questa serve per ottenere gli arretrati con riferimento agli anni di servizio prestati prima di essere diventati insegnanti di ruolo ed eventualmente il riposizionamento della fascia stipendiale.

Ignorare la procedura di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova comporta dunque una consistente perdita di denaro. Ecco una breve guida che riassume le principali domande sull'argomento.

La pratica di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova è automatica o va richiesta dal docente

La cosa più importante da tenere a mente è la seguente:la pratica di ricostruzione dopo l'anno di prova NON è una procedura automatica. Ciò significa che il docente è responsabile della richiesta, che va inviata tramite il sistema "Istanze Online" entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

La ricostruzione di carriera presuppone l'avvenuto superamento dell'anno di prova e consente di richiedere il riconoscimento del servizio prestato in precedenza, sia a tempo determinato che in altro ruolo rispetto a quello di immissione. Conseguentemente alla pratica di ricostruzione dopo l'anno di prova, verrà calcolata la fascia stipendiale di appartenenza.

La comunicazione del superamento dell'anno di prova è demandata al dirigente scolastico, come stabilito dall'art.14 del D.M. 850 del 2015. Questa deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento e deve essere comunicata al docente interessato tramite email istituzionale.

Le fasce stipendiali dipendono dagli anni di servizio

Quanto detto sopra significa che senza adeguata ricostruzione di carriera dopo l'anno di prova, qualsiasi docente risulterà avere un solo anno di servizio, ricadendo nella fascia stipendiale più bassa. Viceversa, con la pratica a buon fine, la fascia sarà determinata da tutti gli anni di servizio precedenti, indipendentemente dal contratto o dalla mansione.

Le tabelle delle fasce stipendiali sono le seguenti:

Per docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011

  • da 0 a 3 anni -> fascia 0
  • da 3 a 9 anni -> fascia 3
  • da 9 a 15 anni -> fascia 9
  • da 15 a 21 anni -> fascia 15
  • da 21 a 28 anni -> fascia 21
  • da 28 a 35 anni -> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio -> fascia 35

Per docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011

  • da 0 a 9 anni-> fascia 0
  • da 9 a 15 anni -> fascia 9
  • da 15 a 21 anni -> fascia 15
  • da 21 a 28 anni -> fascia 21
  • da 28 a 35 anni -> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio -> fascia 35

Il riconoscimento economico degli anni pre-ruolo è parziale

La pratica di ricostruzione di carriera dopo l'anno di prova garantisce il riconoscimento economico degli anni prima dell'immissione in ruolo. Il riconoscimento avviene però solo in maniera parziale, secondo la seguente formula:

  • Primi 4 anni: retribuzione intera
  • Dal quarto anno in poi: retribuzione ridotta a due terzi

Se ad esempio un docente che ha compiuto la ricostruzione di carriera dopo l'anno di prova ha 14 anni di servizio, perderà un terzo di 10 anni, ovvero 3 anni e 4 mesi. Ai fini retributivi, il riconoscimento economico sarà di 11 anni e 8 mesi effettivi, andandosi a posizionare nella rispettiva fascia stipendiale.

Riallineamento/aggiornamento di carriera: come recuperare le annualità perse

L'articolo 4, comma 3, del DPR 399/98 spiega cosa accade alle annualità perse nel computo della ricostruzione della carriera:
"Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali."
Ciò significa che dopo 16, 18 o 20 anni di servizio, a seconda della posizione ricoperta, il lavoratore aggiorna la propria carriera recuperando il periodo preruolo non riconosciuto con la pratica di aggiornamento dopo l'anno di prova. Questo include qualsiasi di anno di servizio, in ruolo o antecedente.

Gli anni persi vengono dunque intesi come "Congelati" in attesa della maturazione degli anni di servizio necessari a superare la soglia prevista dalla propria posizione lavorativa. La pratica di aggiornamento sarebbe in teoria automatica, ma la Ragioneria Generale dello Stato esige che l'interessato invii domanda.

Si parla invece di "Riallineamento in diretta" se al momento della presentazione della richiesta di ricostruzione carriera dopo l'anno di prova il docente ha un numero molto alto di anni di servizio tali da raggiungere direttamente la soglia necessaria. Questo capita ad esempio avendo 25 anni di servizio con contratti a tempo determinato.

Arretrati ottenibili in "Automatico" e arretrati ottenibile tramite causa

Gli arretrati attesi a seguito della ricostruzione carriera dopo l'anno di prova sono relativi al periodo successivo alla fine dell'anno di prova. Se ad esempio il 1° settembre 2020 inizia il primo anno in ruolo e la ricostruzione viene ottenuta il 1° gennaio 2022, gli arretrati sono relativi ai mesi che intercorrono tra le due date, tredicesime incluse.

Si possono invece ottenere altri tipi di arretrati facendo causa. Questo accade se si rimane vittime di reiterazione abusiva dei contratti a termine. È infatti previsto che si ottenga il ruolo dopo massimo tre anni di contratti a tempo determinato. Bisogna però tenere presente la prescrizione quinquennale, che fa andare indietro per gli arretrati di soli cinque anni a partire dalla data di presentazione della pratica.

Questi termini possono essere ignorati solo se in passato si è presentata una diffida. In quel caso si andrebbe indietro di 5 anni a partire dalla data della diffida, guadagnando ulteriori anni di arretrati.

Va inoltre precisato che la Corte di Cassazione ha deciso che il congelamento degli anni così come previsto dalla ricostruzione di carriera dopo l'anno di prova è illegittima. Questo fa sì che ci siano gli estremi per una causa anche in questa situazione.

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