Con la conversione in legge del DL Salva Infrazioni, viene modificata anche la ricostruzione di carriera del personale ATA.
Rispetto al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti, nel caso dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari le modifiche sono decisamente migliorative. Vediamo quindi come funziona come funziona la ricostruzione di carriera ATA e quali sono le novità previste.
Ricostruzione carriera ATA: cos’è e a cosa serve?
La ricostruzione di carriera è un’istanza mediante la quale il dipendente ATA chiede il riconoscimento del servizio valido svolto prima della nomina in ruolo. Per poter presentare la domanda di ricostruzione di carriera, il lavoratore deve aver:
- svolto servizio a tempo determinato e in altro ruolo;
- superato il periodo di prova.
Ricordiamo qui che, secondo quanto stabilito dal CCNL, il periodo di prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è di:
- 2 mesi per i profili delle aree A;
- di 4 mesi per i restanti profili.
La ricostruzione di carriera, tanto per il personale ATA quanto per i docenti, è finalizzata a determinare la corretta fascia stipendiale di appartenenza. Una volta confermati i servizi svolti prima della conferma in ruolo, infatti, ai dipendenti scolastici viene attribuito un incremento stipendiale in base alla maggiore anzianità di servizio.
Quando presentare la domanda di ricostruzione di carriera?
A stabilire quando presentare la domanda di ricostruzione di carriera è la Legge n. 107/2015 che, al comma 209 dell’articolo 1, recita:
"Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento di servizi agli effetti della carriera."
Il personale ATA interessato a presentare la domanda di ricostruzione di carriera dovrà inviare l’istanza per via telematica, mediante il portale Istanze On Line. Entro il successivo 28 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve comunicare i dati relativi alle istanze al MEF, in modo da consentire una corretta programmazione della spesa pubblica.
Ricostruzione di carriera del personale ATA: come presentare l’istanza
Come abbiamo accennato, la domanda di ricostruzione di carriera va presentata esclusivamente utilizzando il portale Istanze On Line. Dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali, SPID o CIE, sarà necessario:
- fare clic sull’istanza “Dichiarazione dei Servizi”, in cui si potranno inserire i servizi utili ai fini della ricostruzione di carriera e inoltrare l’istanza alla scuola di titolarità;
- cliccare sull’istanza “Richiesta ricostruzione carriera”, da cui si potrà inoltrare la domanda alla scuola di titolarità.
Il dipendente ATA che vuole presentare domanda di ricostruzione di carriera dovrà quindi completare due diverse procedure, una dedicata alla dichiarazione dei titoli, l’altra all’invio della richiesta.
Servizi validi ai fini della ricostruzione di carriera del personale ATA
Se quindi l’istanza “Richiesta ricostruzione carriera” permette di presentare la domanda vera e propria, l’istanza “Dichiarazione dei servizi” consente di dichiarare i servizi svolti ai fini del riconoscimento.
Nel caso specifico del personale ATA, i principali servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera sono:
- servizi prestati nelle scuole statali (inclusi educandati, convitti, accademie e conservatori);
- servizi non di ruolo ATA in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE;
- servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore;
- servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
Servizio valutato per intero: le novità del DL Salva Infrazioni sul personale ATA
Come dicevamo nell’introduzione, anche per la ricostruzione di carriera del personale ATA il DL n. 69/2023, il Decreto Salva Infrazioni, ha previsto alcune novità.
La principale riguarda il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali. Secondo l’attuale formulazione, infatti, tale servizio è riconosciuto per intero fino a un massimo di tre anni, agli effetti giuridici. Per la restante parte, è riconosciuto nella misura di due terzi ai soli fini economici.
Il Decreto Salva Infrazioni modifica questa disposizione sostituendo in toto il comma 1 dell’articolo 569 del Testo Unico sulla scuola. Ecco la nuova formulazione:
"Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici."
Rispetto alle modifiche che hanno interessato il personale docente, nel caso del personale ATA le novità sono più favorevoli rispetto al passato.