In questa breve guida saranno analizzati gli adempimenti che una scuola deve portare a termine al rientro di uno dei suoi studenti da un'esperienza di studio all'estero. Secondo ordinamento infatti, le esperienze di studio e formazione svolte all'estero vengono valutate come parte integrante all'interno del percorso di formazione e istruzione dello studente, qualora non siano superiori ad un anno scolastico e si concludano dunque prima dell'inizio del successivo.
Il rientro a scuola dall'estero. Come l'istituto favorisce il reinserimento dello studente
Il compito principale della scuola nei confronti dello studente rientrante da un'esperienza all'estero è quello di agevolarlo nella preparazione dei momenti di accertamento.
Per farlo l'istituto predispone dei corsi di recupero, solitamente organizzati a settembre. Lo studente a sua volta deve compiere una serie di operazioni nei confronti della scuola:
- Consegnare al docente tutor, o direttamente al DS, la documentazione ed eventuali schede di valutazione ufficiali ottenute all'estero;
- Sostenere un colloquio per essere reintegrato in classe. Questo accade solo se stabilito dal Consiglio di classe;
- Sostiene le verifiche conseguenti ai corsi di settembre, sia per eventuali colloquio su materia, sia per essere ammesso all'estero sanando le carenze formative;
- Recuperare a dicembre eventuali carenze formative su materie. Queste vengono individuate con il colloquio per la riammissione in classe, in caso di esito negativo.
Cosa deve fare la scuola entro il 30 settembre
A sua volta, il Consiglio di classe ha una serie di compiti da svolgere per garantire il rientro dello studente in classe. La data limite è il 30 settembre, ma solitamente il tutto viene messo in regola prima dell'inizio delle lezioni. Il consiglio di classe deve:
- Valutare lo studente a seguito di un colloquio integrativo strutturato in base alla tipologia di scuola, alle discipline e alla valutazione comunicata dalla scuola estera;
- Assegnare, qualora vengano rilevate, carenze formative e predisporre degli interventi didattici per regolarizzare la preparazione e garantire il corretto proseguimento del percorso didattico. Lo studente deve obbligatoriamente frequentare eventuali iniziative stabilite;
- Attribuire il credito scolastico corrispondente all'anno scolastico trascorso all'estero e proseguire al riconoscimento delle ore di Alternanza Scuola - Lavoro.
Valutazione globale, crediti scolastici e Alternanza Scuola - Lavoro
Scendiamo più nel dettaglio di quanto appena detto. La valutazione di cui sopra è da intendersi come "Valutazione globale". Non è richiesta la compilazione di una pagella riferita all'anno trascorso all'estero, ma il Consiglio esprimerà una valutazione considerando vari fattori:
- Valutazione riportata dall' istituto estero. Il voto sarà equivalente alla media delle diverse materie contestualmente frequentate;
- Valutazione riportata dai docenti che si sono occupati degli accertamenti disciplinari. Anche in questo caso si fa una media dei voti del Consiglio di classe in riferimento a tutte le materie di cui ci si è accertati oralmente. In caso di carenze, lo studente può sostenere una prova suppletiva entro il mese di dicembre dell'anno scolastico corrente;
- Valutazione dell'esperienza complessiva, secondo competenze traversali. Se l'istituto estero non segnala elementi negativi, viene dato un punteggio massimo alla capacità relazionale dello studente.
Il valore della valutazione globale è utile ai fini dell'assegnazione del credito scolastico. Se l'esperienza non ha avuto nessun elemento contrario o negativo, viene assegnato il massimo del credito nella banda di oscillazione, per valorizzare il periodo di studio all'estero.
Se il periodo di studio all'estero supera i 90 giorni, lo studente può avere riconosciute un determinato numero di ore di Alternanza Scuola - Lavoro (non oltre le 100 ore per i licei e 150 ore per gli istituti tecnici).
In particolare, il Consiglio di classe può riconoscere:
- Fino a 60 ore per i licei e 80 ore per gli istituti tecnici in virtù delle competenze trasversali che vengono conseguite e maturate durante lo studio all'estero;
- Fino a 40 ore per i liceo e 70 ore per gli istituti tecnici a seguito di esperienze di lavoro o volontariato svolti durante il periodo all'estero. Queste devono essere adeguatamente certificate dalle scuole, aziende o associazioni che hanno organizzato l'attività.
Inoltre, se lo studente partecipa a un tirocinio organizzato secondo i criteri formativi italiani, allora le quote orarie massime possono venire superate.
Cosa succede in caso di esperienze che durano meno di un intero anno scolastico
Bisogna infine precisare che non tutte le esperienze di studio all'estero durano per l'intero anno scolastico. In questo caso vi sono alcune differenze negli adempimenti scolastici.
Se lo studente rientra entro gennaio non è infatti necessario stabilire un momento di accertamento disciplinare, ma è sufficiente un colloquio di reinserimento.
Il colloquio permette al Consiglio di classe di valutare lo studente, anche in base alla documentazione presentata e ai risultati ottenuti durante l'esperienza all'estero. In caso di provate carenze, o qualora fossero necessarie delle integrazioni, è possibile predisporre dei brevi corsi di recupero o altri interventi didattici per favorire la prosecuzione del percorso didattico.
Viceversa, se l'esperienza di studio all'estero dura meno di un anno ma si svolge dopo il mese di gennaio, quindi nell'ultima parte di anno scolastico, si segue la procedura standard vista nel caso di frequenza di un'intera annualità.