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Quali sono le sanzioni e i provvedimenti disciplinari per i dirigenti scolastici? scoprilo su Universo Scuola it-IT Editoriale 1970-01-01T01:00:00+01:00
Dirigenti

Sanzioni e provvedimenti disciplinari per dirigenti scolastici

Quali sono le sanzioni e i provvedimenti disciplinari per i dirigenti scolastici? scoprilo su Universo Scuola

Redazione Universo Scuola
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Il Dirigente Scolastico è la figura responsabile di comminare le sanzioni nel caso in cui docenti o personale ata si trovino a commettere infrazioni.
Ma anche il Preside è soggetto a provvedimenti disciplinari se con il suo comportamento lede il regolamento, il decoro o la dignità dei "sottoposti" o della scuola stessa.
In questo articolo elencheremo tutte le sanzioni disciplinari per dirigenti scolastici nella scuola italiana secondo il decreto Madia, ovvero:

Sanzione Pecuniaria per Dirigente Scolastico da 150,00 € a 350,00 €

La sanzione pecuniaria da 150,00 € a 350,00 € per il Dirigente Scolastico viene irrogata dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale e il suo importo è incassato dal bilancio dell'Amministrazione.
Il dirigente scolastico incorre in questa sanzione quando commette una delle infrazioni indicate nel comma 4 dell'articolo 16 del CCNL, ovvero:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del DLgs 165/01 (licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione con certificazione medica falsa o che attesta falsamente lo stato di malattia);

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;

f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti;

g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'amministrazione;

h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del DLgs 165/01 (identificazione del personale a contatto con il pubblico).

Sospensione dal servizio di Dirigente scolastico con privazione della retribuzione fino 15 giorni

Come riportato nell'articolo 55-bis del DLgs 165/01 al comma 7:
Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti
Questo provvedimento disciplinare per DS può essere elargito da:

  • Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di sospensione fino a 10 giorni;
  • Ufficio Procedimenti Disciplinari, nel caso di sospensione da 11 a 15 giorni.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato

Si tratta di un provvedimento che si applica nei casi previsti e disciplinati da due articoli del Dlgs 165/01, ovvero:

  • art. 55-sexies al comma 3;
  • art. 55-septies al comma 6;

Secondo il comma 3 dell'articolo 55-sexies: il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare Invece, secondo il comma 6 dell'articolo 55-septies:
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche
Analogamente al provvedimento precedente, ad elargire la sanzione è il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sospensione è fino a 10 giorni, viceversa è elargita dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari da 11 giorni ai 3 mesi.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino a 3 mesi

Secondo le normative in vigore è un provvedimento disciplinare per Dirigenti elargito dal Direttore Generale Ufficio Scolastico per una sospensione di 10 giorni e dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari da 11 giorni a 3 mesi e si applica nel caso previsto dal comma 1 dell'articolo 55-sexies del Dlgs 165/01 che recita che: la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino a 6 mesi

il Comma 1 dell'art. 16 del CCNL stabilisce che questa sanzione verrà applicata nei seguenti casi:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dall'art. 16, commi 4, 5 6 e 7, del CCNL 15/07/2010, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;

e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1 lett. b) del DLgs 165/01, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, del CCNL 15/07/2010;

h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell'istituzione scolastica;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009.

Ancora una volta la sanzione sarà erogata dal Direttore dell'ufficio scolasti regionale in caso di sospensione fino a 10 giorni, in caso di durata superiore la competenza passerà all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Sanzioni per Dirigente scolastico: Licenziamento con preavviso

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari può procedere con il licenziamento con preavviso del Dirigente scolastico nei seguenti casi:

  • "assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione" (Art. 55-quater, comma 1, lett. b);
  • "ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio" (Art. 55-quater, comma 1, lett. c);
  • recidiva plurima, in una delle infrazioni previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, dell'art. 16 del CCNL;
  • o recidiva, nell'arco di un biennio, in una mancanza per cui si è già stati sanzionati con la sospensione di 6 mesi;

Sanzioni disciplinari per DS: licenziamento senza preavviso

Ancora una volta è l'Ufficio Procedimenti Disciplinari a disporre il licenziamento senza preavviso del Dirigente scolastico, ma i casi in cui può farlo sono molteplici a seconda dell'articolo a cui ci si riferisce.
L'articolo 55-quater, comma 1 lettere a, d, e, f, dispone che venga erogata tale sanzione in caso di:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Si procederà con il licenziamento senza preavviso anche nei casi in cui il soggetto abbia commesso gravi illeciti di rilevanza penale che possano far scattare la sopensione cautelare, e per tutti quegli atti reiterati e lesivi della dignità della persona.

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