Oggi affronteremo uno degli argomenti più "scottanti" che orbitano attorno alle supplenze, vale a dire le sanzioni per la rinuncia. Con l'introduzione delle graduatorie provinciali a seguito dell'O.M. 60/2020, le indicazioni ministeriali in merito alle sanzioni applicabili in caso di rinuncia sono parzialmente cambiate rispetto agli anni precedenti. In generale possiamo raggruppare il sistema delle sanzioni in 2 gruppi:
Rinuncia alla Supplenza: le sanzioni da GAE e gps
Per quello che concerne la rinuncia a supplenze da parte di candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento e provinciali, sono previste le seguenti sanzioni:
Tipo di Rinuncia | Sanzione |
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Rinuncia alla proposta di assunzione | perdita della possibilità di effettuare supplenze da GAE e GPS per lo stesso insegnamento |
Assenza alla convocazione | perdita della possibilità di effettuare supplenze da GAE e GPS per lo stesso insegnamento |
Mancata assunzione di servizio dopo accettazione | perdita della possibilità di effettuare supplenze da GAE, GPS e GI per lo stesso insegnamento |
Abbandono del servizio | perdita della possibilità di effettuare supplenze da GAE, GPS e GI per tutte le graduatorie ove l'aspirante risulta iscritto |
Diversamente dalle 3 iniziali tipologie di rinuncia, che consentono all'aspirante di conservare il posto e mantenere il diritto a essere convocati per altri classi di concorso o tipologia di posto, l'abbandono dal servizio determina la perdita totale della possibilità di essere convocati da tutte le graduatorie.
Rinuncia alla supplenza: le sanzioni da GI
Le sanzioni per la rinuncia alle supplenze nelle graduatorie d'istituto, sono le seguenti:
Tipo di Rinuncia | Sanzione |
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Rinuncia a proposta contrattuale/proroga/conferma | collocazione in coda alla terza fascia GI del medesimo insegnamento |
Mancata assunzione in servizio dopo accettazione | perdita della possibilità di effettuare supplenze per lo stesso insegnamento in tutte le scuole in cui si è inseriti nelle GI |
Abbandono del servizio | perdita della possibilità di effettuare supplenze GI per tutte le graduatorie di insegnamento |
Ricordiamo che per quanto riguarda la rinuncia alla proposta contrattuale, alla proroga o alla conferma, la sanzione della collocazione in coda alla terza fascia GI si applica solo ed esclusivamente agli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Disposizioni comuni per le sanzioni
Vediamo adesso alcune disposizioni comuni che interessano le sanzioni previste dall'O.M. 60/2020 in caso di rinuncia alle supplenze:
- la sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso;
- la mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita.
- la sanzione riguarda solo le convocazioni per la medesima classe di concorso. Resta quindi possibile essere convocati per altra classe di concorso da qualsiasi graduatoria oppure essere convocati per lo stesso insegnamento se la convocazione proviene da altra graduatoria (tranne nel caso di abbandono dal servizio).