Oggi 30 giugno è la data di scadenza dei contratti di tantissimi docenti impegnati con le supplenze durante l'anno scolastico 2021/22. Un anno da record per il numero di insegnanti coinvolti. Ma cosa accade adesso? Ecco in breve tutte le informazioni riguardo Naspi, ferie retribuite, TFR e il bonus da 200 euro.
Supplenze al 30 giugno: il docente ha diritto alla Naspi
La Naspi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a coloro che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. Il termine naturale del contratto di supplenza rientra nella casistica prevista dall'INPS: ciò significa che il supplente può dunque richiedere il proprio sussidio di disoccupazione.
Ovviamente esistono tutta una serie di requisiti che devono essere rispettati dal lavoratore: ne abbiamo parlato in questo articolo, alla cui lettura rimandiamo per avere il quadro completo su condizioni e modalità di richiesta.
Come funziona il TFR per i supplenti in scadenza al 30 giugno
I docenti il cui contratto di supplenza scade il 30 giugno hanno diritto anche al TFR, il trattamento di fine rapporto lavorativo erogato dall'INPS ai dipendenti della scuola a tempo determinato. Non serve alcuna richiesta, in quanto la liquidazione del TFR è automatica e avviene dopo 12 mesi rispetto alla data di cessazione del rapporto lavorativo.
Una volta scaduto il termine de 12 mesi, l'INPS provvederà a liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi. Si ricorda inoltre che è possibile consultare sull'applicativo "NOIPA" lo stato di lavorazione della pratica del TFR presa in carico dall'INPS.
Retribuzione delle ferie non godute da parte dei supplenti con contratto al 30 giugno 2022
Il termine lavorativo fissato al 30 giugno ha come conseguenza la mancanza dell'obbligo di fruizione delle ferie. Al momento della scadenza del contratto dunque le ferie vanno monetizzate, detraendo i giorni di sospensione delle lezioni.
In altre parole ciò significa che anche qualora il docente non avesse chiesto le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua…) i giorni di quei periodi sono comunque detratti dal monte ferie totale.
Verranno quindi detratti dal monte ferie i seguenti giorni:
- Il periodo compreso dal 1° settembre all'effettivo inizio delle lezioni nella regione di servizio;
- Le vacanze di Pasqua e Natale, con esclusione dei giorni festivi;
- La possibile sospensione delle lezioni per l'organizzazione di concorsi e seggi elettorali;
- I giorni dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, con esclusione dei giorni dedicati a scrutini, esami di maturità o eventuali collegi docenti
La monetizzazione delle ferie avviene dunque sui giorni rimanenti, indipendentemente dal tipo di contratto del docente (in questo caso a tempo determinato).
Bonus 200 euro. Niente da fare al momento per i supplenti a tempo determinato
Brutte notizie per quanto riguarda il bonus 200€ previsto dal Decreto Aiuto (DL 50/2022). Il contributo previsto dallo Stato per aiutare i lavoratori in questo periodo di inflazione non riguarda infatti i docenti con scadenza contratto al 30 giugno 2022.
Per il comparto scuola il bonus è infatti previsto solo per il personale con contratto a tempo indeterminato o - se supplente - in scadenza al 31 agosto 2022.
Questo è dovuto al fatto che il bonus viene emesso in busta paga a luglio 2022, rendendone di fatto impossibile l'accesso ai lavoratori della scuola che terminano il loro rapporto con l'istituto a giugno. Non si sa ancora se l'accesso al bonus verrà in qualche modo esteso.