L'assenza per malattia si configura come un diritto che non interrompe il rapporto di lavoro in quanto il docente o il personale ATA collocato in malattia conserva tutti i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Approfondiamo la materia e vediamo come funziona la disciplina delle assenze per malattia per il personale scolastico a tempo determinato.
Assenze malattia personale scuola
La normativa contenuta all'interno del CCNL Comparto Scuola prevede due distinte discipline in materia di assenze per malattia del personale scolastico che si differenziano in base alla tipologia di contratto. In particolare, la materia è diversamente regolata a seconda se abbiamo:
- assenza per malattia di personale a tempo indeterminato;
- assenza per malattia di personale a tempo determinato.
Per le assenze dovute a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche le regole sono uguali per entrambi le tipologie di personale suddette.
Assenze per malattia personale a tempo determinato
Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall'articolo 19 del CCNL il quale, a sua volta, suddivide la disciplina in base alla tipologia di supplenza, vale a dire:
- Personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (30 giungo o 31 agosto);
- Personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee.
Nella fattispecie, i commi 3, 4, 5 e 6 riguardano il personale assunto fino al 30/6 o 31/08, mentre il comma 10 il personale con supplenze brevi o temporanee.
calcolo malattia triennio
Il personale assunto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all'anno. Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
dECURTAZIONE stipendio per malattia
Durante il periodo di assenza per malattia, la retribuzione per ciascun anno scolstico viene corrisposta nel seguente modo:
- Stipendio intero nel primo mese di assenza;
- Decurtazone del 50% nel secondo e terzo mese;
- Conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell'anzianità di servizio nei restanti sei mesi;
- Decurtazione del 50% per le supplenze brevi (per tutti i 30 giorni).
ANZIANITà SERVIZIO e ASSENZE PER MALATTIA
Ecco alcune precisazioni in tema di anzianità di servizio durante il periodo di assenza per malattia del personale a tempo determinato:
- I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio;
- I restanti 6 mesi di assenza (senza assegno) prevedono l'interruzione dell'anzianità di servizio (il personale non avrà riconosciuti punteggio, contributi ecc.);
Gravi patologie
Per quanto riguarda le assenze per ricovero in ospedale o in day hospital, per sottoporsi a terapie e per le conseguenze certificate delle terapie stesse:
- sono escluse dal computo delle assenze;
- vengono retribuite per intero;
- non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.
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