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Scopri quali sono le differenze tra un contratto di supplenza con scadenza 30 giugno e uno con scadenza 31 agosto. it-IT Editoriale 2020-04-23T12:43:15+02:00
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Differenza contratto supplenza 30 giugno e 31 agosto

Scopri quali sono le differenze tra un contratto di supplenza con scadenza 30 giugno e uno con scadenza 31 agosto.

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Che differenza c'è tra una supplenza con scadenza il 31 agosto e una che scade il 30 giugno a fine scuola? Rispondiamo a questa domanda chiarendo quali sono le principali differenze tra le due modalità di contratto.

TIPOLOGIA DI SUPPLENZE a scuola

Innanzitutto occorre precisare che nel mondo della scuola esistono diverse tipologie di supplenze. Il D.M. 131/2007, normativa di riferimento, all'articolo 1 distingue 3 diverse categorie:

  • Supplenze annuali;
  • Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche;
  • Supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Queste sono le principali tipologie di supplenze. Approfondiamo adesso le prime due tipologie per meglio capire le differenze tra una supplenza al 30 giugno e una supplenza al 31 agosto.

SUPPLENZE ANNUALI al 31 agosto

La supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per
la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
Si tratta quindi di supplenze che coprono i cosiddetti posti vacanti costituiti in organico di diritto.

SUPPLENZE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La supplenza temporanea "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno. Questa viene utilizzata per la
copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario
Si tratta, in questo caso, di copertura di posti rimasti vuoti perché i docenti titolari del posto prestano servizio altrove per tutta la durata dell'anno scolastico.

Posti vacanti e posti non vacanti: differenze

I posti vacanti fanno parte dell'organico di diritto e si riferiscono ai posti rimasti vuoti e privi di titolare a seguito di mobilità del personale di ruolo.

I posti non vacanti ma disponibili, invece, riguarda il cosiddetto organico di fatto. Si tratta cioè di posti dei docenti che hanno avuto assegnazione provvisoria, aspettativa, distacco, esonero o altri provvedimenti che permettono di conservare il posto ma che di fatto lo rendono libero per un anno scolastico.

graduatorie supplenti

Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie ad esaurimento. In caso di esaurimento delle graduatorie, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite dal Dirigente Scolastico attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto.

altre DIFFERENZE CONTRATTO 30 GIUGNO 31 AGOSTO

Oltre alle suddette differenze, ci sono altri elementi di distinzione tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto che riguardano retribuzione, anzianità di servizio e TFR. Vediamoli nel dettaglio:

  1. I docenti con contratto di supplenza fino al 31 agosto percepiscono lo stipendio anche nei mesi di luglio e agosto. Tuttavia i docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno ammortizzano questa differenza presentando domanda di disoccupazione per i mesi estivi.
  2. Per quanto riguarda la ricostruzione della carriera non ci sono differenze tra le supplenze annuali e quelle che terminano con la fine delle attività didattiche, dal momento che l'anno di anzianità del servizio scatta al 180° giorno di servizio.
  3. Un'altra differenza riguarda il Trattamento di Fine Rapporto. Per i contratti al 30 giugno, si riceve il TFR entro i 6 mesi successivi dal termine della supplenza, mentre per chi ricopre una supplenza annuale e il 1° settembre successivo firma un nuovo contratto il TFR viene accantonato e pagato alla fine della carriera.

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