Molti docenti di ruolo si chiedono se, nonostante il loro contratto a tempo determinato, possano accettare eventuali supplenze proposte loro in altre scuole.
Cosa prevede il CCNL comparto scuola
Per rispondere a questa domanda si può partire dal contenuto dell'art. 36 del CCNL 2007 comparto scuola, che prevede quanto segue:
- A integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
- L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Di conseguenza, il docente di ruolo:
- può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o di classe di concorso differenti da quelli di titolarità;
- mantiene la titolarità della sede per 3 anni scolastici, per poi presentare al quarto anno domanda di mobilità finalizzata all'acquisizione di nuova sede di titolarità;
- è soggetto, nel corso dell'incarico a tempo determinato, a quanto previsto dal CCNL in merito al personale assunto a tempo determinato.
Per quanto riguarda il grado di istruzione, la classe di concorso e la tipologia di posto riferiti all'eventuale supplenza si precisa che:
- se il docente è titolare nella scuola dell'infanzia non può accettare una supplenza nella scuola dell'infanzia su posto comune o di sostegno, mentre può ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e secondaria di I e II grado;
- se il docente è titolare nella scuola primaria non può accettare una supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno, ma può ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella secondaria di I e II grado;
- se il docente è titolare nella scuola secondaria di I grado non può accettare una supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di I grado, ma può ottenerla su posto comune per altra classe di concorso nella scuola secondaria di I grado o nella scuola secondaria di II grado, nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia su posto comune e di sostegno;
- se il docente è titolare nella scuola secondaria di II grado non può accettare una supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di II grado, mentre può ottenerla su posto comune per altra classe di concorso nella scuola primaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia su posto comune e di sostegno.
Conclusioni
Detto ciò, la risposta è molto chiara: un docente a tempo determinato può accettare una supplenza, a patto che abbia scadenza al 30/06 o al 31/08 e che non corrisponda alla stessa classe di concorso della titolarità. Non è possibile, invece, svolgere contemporaneamente servizio di ruolo e ore di supplenza, dato che il docente che accetta la supplenza viene disciplinato dal CCNL comparto scola per il personale a tempo determinato.