Ogni istituto scolastico elegge un proprio RLS, cioè un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ricopre un ruolo molto importante e svolge dei compiti fondamentali. Di seguito tutte le informazioni utili su come viene eletto e di cosa si occupa nello specifico.
Nomina del RLS
Il decreto legislativo 81/2008 (titolo I, capo III, sezione VII - Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori) fornisce le indicazioni sulle modalità di elezione, sul ruolo e sulle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Ogni scuola deve averne almeno uno, da scegliere possibilmente tra i membri delle rappresentanze sindacali e in base al numero complessivo dei lavoratori. La sua elezione è assegnata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU).
La presenza del RLS è un diritto dei lavoratori e non un obbligo; ciò vuol dire che un istituto può tranquillamente scegliere di non avere questa figura al suo interno. Di conseguenza, i compiti spettanti passano nelle mani del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), una figura però che non esiste ancora per la scuola.
Il ruolo del dirigente scolastico
É sempre opportuno che il dirigente scolastico conservi agli atti la documentazione che attesti sia il fatto che le RSU non hanno eletto alcun componente, sia che i lavoratori non hanno designato il numero degli RLS previsti dalla norma vigente. Questo perché potrebbe essere chiamato a giustificare la mancata comunicazione per via telematica alla sede provinciale, sanzionabile in denaro.
Durata della carica
Il RLS rimane in carica nelle more della nuova nomina in regime di ultrattività, oltre la scadenza delle RSU, per garantire la presenza di un rappresentante in ambito salute e sicurezza a tutti i lavoratori. Il RLS, infatti, è l'unico soggetto che può ricevere una copia del DVR, cioè del documento di valutazione dei rischi.
Nomina, revoca e durata in carica
Nel caso in cui il mandato del RLS sia scaduto, il rappresentante può comunque continuare a svolgere i suoi compiti fino a quando non interviene la successiva regolamentazione contrattuale che prevede l'elezione di un nuovo deputato. Questo succede per evitare che i lavoratori rimangano sprovvisti di un rappresentante per la sicurezza in attesa della nuova nomina.
Elezione
In occasione delle rappresentanze sindacali di istituto viene eletto il RLS: il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, con apposita dichiarazione scritta fornisce il nominativo del RLS individuato tra i membri delle RSU, che devono produrre una dichiarazione nei seguenti casi:
- riconferma del RLS uscente;
- designazione di un RLS diverso da quello uscente, che deve essere comunicata dal dirigente scolastico all'INAIL;
- mancata individuazione di un soggetto disponibile a ricoprire il ruolo, per cui il dirigente scolastico deve permette a tutto il personale docente e ATA di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU.
Compiti del RLS
A disciplinare i compiti del RLS è l'articolo 50 c. 1 del D.lgs. 81/2008, secondo il quale il soggetto eletto deve:
- accedere ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente quando si tratta di valutazione dei rischi;
- essere consultato in merito all'elezione del responsabile e degli addetti ai servizi di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale riferite alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevere una formazione adeguata;
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alla riunione periodica;
- fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Inoltre, il RLS può fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal dirigente scolastico non siano idonee.
Eventuali incompatibilità
Secondo l'articolo 50 c. 7 sussiste incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di RSPP o ASPP; questo perché il primo non ha specifiche responsabilità in merito alla gestione della sicurezza scolastica, dovendo semplicemente rispondere agli altri lavoratori per l'impegno che si è precedentemente assunto nei loro confronti.
Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza. Le modalità, la durata e i contenuti della formazione sono previsti dall'articolo 37 comma 11.
Formazione e aggiornamento
La formazione e l'aggiornamento del RLS, quindi, sono regolamentati dall'articolo 37 c.11 D.lgs 81/2008, per il quale il soggetto designato deve apprendere:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
L'aggiornamento deve svolgersi annualmente per almeno 4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, oppure non meno di 8 ore se l'azienda conta più di 50 dipendenti.