Con finanziamenti quali il Decreto Ministeriale n 48/2021 o il PON "Apprendimento e socialità", negli ultimi tempi abbiamo visto come le scuole possano assumere soggetti con la funzione di esperto.
Al fine di rendere più comprensibile la collaborazione con professionalità specifiche, in questa guida tratteremo nello specifico:
- le procedure di selezione degli esperti;
- le varie eccezioni consentite dai regolamenti;
- la questione del compenso.
Come si selezionano gli esperti: la procedura di ricerca delle scuole
Quando un'istituzione scolastica necessita di un esperto o comunque di una figura professionale, ha essenzialmente tre iter diversi per la ricerca:
- selezione interna;
- collaborazione plurima;
- selezione esterna.
Al netto delle eccezioni, che vedremo più avanti, il Dirigente Scolastico dovrà prima ricercare l'esperto nella propria scuola, poi in altre scuole e soltanto alla fine una figura esterna.
Avviso di selezione interna
In pratica, la scuola pubblica un avviso con la finalità di ricercare una specifica figura professionale all'interno del personale a sua disposizione.
All'interno dell'avviso devono essere presenti alcuni criteri:
- oggetto;
- durata;
- requisiti culturali, professionali e punteggi;
- compenso;
- modalità di presentazione delle domande;
- trattamento dei dati personali.
Avviso di collaborazione plurima
Se non è stato possibile trovare la professionalità ricercata nel proprio organico, allora si può passare al secondo stadio. Tramite un avviso di collaborazione plurima, infatti, il DS può cercare un esperto presso un'altra istituzione scolastica, come sancito dal CCNL scuola del 29 novembre 2007.
Ciò è valido:
- per i docenti;
- per il personale ATA.
Entrambe queste figure possono quindi collaborare con altre scuole per realizzare specifici progetti approvati dagli organi competenti.
Avviso di selezione esterna
Nei casi in cui la selezione interna e la collaborazione plurima portino a nulla di fatto, la scuola può ricercare l'esperto esternamente alla pubblica istruzione.
In questa eventualità, l'avviso dovrà rispettare i seguenti paletti:
- corrispondenza fra oggetto della prestazione e competenze attribuite all'amministrazione conferente;
- natura temporanea della prestazione, che dovrà anche essere altamente qualificata;
- durata, oggetto e compenso vanno determinati in maniera preventiva;
- non è ammesso il rinnovo, a meno che non sussista la necessità di completare l'incarico per ritardi non imputabili al collaboratore.
Se l'esperto è un dipendente di un'altra amministrazione pubblica, sarà anche necessario mettere agli atti l'autorizzazione di quest'ultima.
Selezione di esperti: quali sono le eccezioni
La procedura standard di selezione degli esperti da parte delle istituzioni scolastiche procede come abbiamo visto. Alla selezione interna segue quella fatta nelle altre scuole e, soltanto alla fine, si ricorre alla selezione esterna.
Questo iter può essere derogato soltanto per:
- l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e/o per prestazioni altamente qualificate;
- un'urgenza che derivi da situazioni che non potevano essere previste;
- la natura episodica e occasionale della prestazione.
Dopo la nomina degli esperti: cosa deve fare la scuola
Dopo aver concluso, nei passaggi che abbiamo visto, l'iter di selezione della professionalità richiesta, agli avvisi seguono:
- un decreto di nomina della commissione;
- il verbale della commissione;
- un decreto di aggiudicazione provvisoria;
- un decreto di aggiudicazione definitiva e, quindi, di conferimento dell'incarico;
- una lettera di incarico.
In particolare, la lettera di incarico è più comune nel caso si possa ricorrere all'avviso di selezione esterna o alla collaborazione plurima. Per gli avvisi di selezione esterna, invece, sono previsti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un contratto di prestazione saltuaria oppure un contratto di prestazione d'opera.
Una volta conclusa la selezione, è obbligatorio per le istituzioni scolastiche acquisire dall'esperto una dichiarazione che confermi la non sussistenza di conflitto di interessi.
Il compenso per gli esperti: qual è la retribuzione?
A stabilire la retribuzione degli esperti selezionati è in genere il regolamento scolastico in materia di incarichi individuali. Nello specifico, il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione prevede per i docenti un compenso di:
- 35 euro lordi orari per le attività di insegnamento;
- 17,50 euro lordi orari per le attività diverse dall'insegnamento;
- massimo 41,32 euro lordi orari per i corsi di formazione;
- massimo compreso fra 41,32 e 51,65 euro lordi orari per le attività di coordinamento scientifico e progettazione.
Il compenso è peraltro variabile per il personale ATA, a seconda dell'incarico e dell'assegnazione a un assistente amministrativo, a un assistente tecnico o a un collaboratore scolastico.
Nel caso invece si debba ricorrere a esperti esterni, la retribuzione prevista dipende:
- dall'oggetto della prestazione;
- dalla specifica professionalità richiesta dall'istituzione scolastica.