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Gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro rientrano nell’orario lavorativo e concorrono alla retribuzione? Vediamo le norme e le sentenze in merito. it-IT Editoriale 2023-02-03T13:19:25+01:00
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Spostamenti del personale scolastico fra istituti e comuni diversi: rientrano nell'orario lavorativo e nello stipendio?

Gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro rientrano nell’orario lavorativo e concorrono alla retribuzione? Vediamo le norme e le sentenze in merito.

Redazione Universo Scuola
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Molti docenti e dipendenti ATA si trovano ogni giorno a effettuare spostamenti. Non si tratta solo di arrivare da casa a scuola, ma spesso da una scuola all'altra o anche fra scuole di comuni diversi. La situazione, comunque di disagio, non riceve talvolta la giusta attenzione da parte dei datori di lavoro, soprattutto se si pensa che questi dovrebbero garantire un orario di servizio dignitoso. Pertanto, nel presente articolo proveremo a fornire alcuni riferimenti giuridici su come va trattata la questione degli spostamenti da e per il lavoro, con un focus sul personale scolastico.

Spostamenti da e per il luogo di lavoro: rientrano nel tempo di lavoro o no?

Sebbene la principale competenza sui lavoratori della scuola sia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, non si può non fare riferimento al Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda gli spostamenti verso il luogo di lavoro, assume importanza l'Interpello n. 13/2010, la cui rilevanza spesso viene poco considerata.

Nel richiamare il D.Lgs. n. 124/2004 e la Legge n. 30/2003, nonché il D.Lgs. n. 66/2003, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva rimarca come per orario di lavoro debba intendersi
"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"Il Decreto Legislativo del 2003 appena richiamato amplia la portata applicativa rispetto alla normativa precedente, costituita in questo caso dal RD n. 1955/1923. Rispetto alla formulazione degli anni 20 relativa al "lavoro effettivo", si legge nella Circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, il D.Lgs. n. 66/2003 sposta l'attenzione sul concetto di "messa a disposizione".

In pratica, la nuova interpretazione ritiene che nell'orario di lavoro rientrino i periodi in cui i lavoratori
"sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità"Cosa dice quindi il Decreto Legislativo del 2003 sugli spostamenti da e verso il luogo di lavoro?

Quando gli spostamenti rientrano nell'orario di lavoro? Le sentenze della Cassazione

Sebbene il testo vada ad ampliare la portata del vecchio Regio Decreto, la sua interpretazione tende ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro dal concetto di orario di lavoro.

Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza di legittimità ha in qualche modo approfondito la questione e ha fornito alcuni spunti da considerare anche nel caso dei dipendenti scolastici.

Nello specifico, in due sentenze rispettivamente del 2003 e del 2004 la Cassazione ha ritenuto che
"il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla prestazione"Allo stesso tempo, il carattere di funzionalità sussiste:
"nel caso in cui il lavoratore, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa"Secondo una sentenza della Cassazione del 2010, invece, quando lo spostamento è funzionale alla prestazione sarà necessario anche tenerne conto ai fini della retribuzione.

Spostamenti da un plesso o da un istituto all'altro: fanno parte della prestazione lavorativa?

Quali sono le conseguenze di quanto abbiamo visto per il settore scolastico. Sebbene si tratti di norme e sentenze che riguardano i lavoratori di altri settori, la loro applicazione ai dipendenti scolastici è tutto fuorché insensata. L'organizzazione dell'orario del personale scolastico rientra nelle competenze esclusive del Dirigente, che però non può non considerare quando il dipendente è impegnato su:

  • plessi diversi della stessa scuola;
  • istituti diversi di uno stesso comune;
  • istituti diversi e di diversi comuni.

Come abbiamo visto, le diverse sentenze della Cassazione confermano che i tempi di spostamento funzionali alla prestazione vanno considerati come parte dell'orario di lavoro. Di conseguenza, andranno considerati sia nella determinazione dello stipendio ma conteranno anche come lavoro a tutti gli effetti, concorrendo ai limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione.

Se il dipendente scolastico è tenuto a spostarsi da una scuola all'altra, per esempio nella stessa giornata, potrà pretendere che il tempo dello spostamento sia considerato parte della prestazione lavorativa.

Organizzare l'orario in modo rispettoso per il personale scolastico

Nonostante il continuo richiamo a norme e sentenze, pur necessario in questi casi, il problema non riguarda esclusivamente cosa dice la legge.

Infatti, la questione riguarda anche l'attenzione che il Dirigente Scolastico deve necessariamente mostrare verso i docenti e i dipendenti ATA che devono spostarsi da una scuola all'altra. Da questo punto di vista, è fondamentale un'organizzazione oraria che rispetti le loro funzioni e il loro tempo.

D'altronde, se a scuola si insegnano la cultura del lavoro, del rispetto e dell'uguaglianza, appare quantomeno logico che la stessa venga applicata anche nei confronti dei lavoratori.

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