La procedura di assegnazione delle supplenze da GPS ha lasciato molti supplenti nella condizione di prestare servizio solo su spezzone orario. Migliaia di docenti si trovano quindi a interrogarsi su quali siano le possibilità da considerare per completare il proprio orario settimanale.
Completamento orario. Normativa e modalità
Il funzionamento del completamento orario è esplicitato nell'articolo 12, comma 10, dell'OM 60/2020.
In sintesi, l'articolo afferma che i supplenti che non raggiungono il loro limite di ore settimanali con la supplenza loro assegnata, possono completarlo esclusivamente sulla provincia di assegnazione.
Il docente supplente quindi conserva titolo di completamento, ma questo dipende dall'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche le quali devono favorire la possibilità del docente di conciliare gli orari di servizio. Il docente può anche ricorrere al frazionamento orario delle proprie ore di servizio, garantendo comunque l'unicità dell'insegnamento che sia in classe o nelle attività di sostegno.
È inoltre importante che nella combinazione degli orari nei diversi istituti non si superino le soglie di ore massime di insegnamento. Il numero di ore varia a seconda del ciclo scolastico di riferimento:
- Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali
- Scuola primaria: 24 ore settimanali
- Scuola secondaria: 18 ore settimanali
Sempre riguardo ai cicli scolastici, bisogna tenere in considerazione la casistica che regola la combinazione di ore di supplenza in istituti appartenenti a cicli differenti:
- Non è concesso ai supplenti con spezzone orario su scuola dell'infanzia completare l'orario con una supplenza su scuola primaria (o viceversa), in quanto gli orari settimanali differiscono
- È concesso il completamento orario combinando supplenze su scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto l'orario settimanale è coincidente, pari a 18 ore
Non sussistono invece problemi per quanto riguarda la combinazione di supplenze assegnate da graduatorie differenti o con date di scadenza diverse. Il supplente chiamato da GPS può infatti completare il proprio orario tramite:
- Supplenze al 31/08 (posti vacanti e disponibili)
- Supplenze al 30/06 (posti solo disponibili)
- Posti solo temporaneamente disponibili. Questi prevedono assegnazioni da GaE, GPS e GI
In chiusura di articolo, ecco il testo integrale del sopracitato articolo 12, comma 10, dell'OM 60/2020:
"L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno."