Continuano le procedure di assegnazione delle supplenze, dopo la scadenza del 31 luglio per la presentazione delle domande e l’indicazione delle 150 preferenze.
Vediamo in quali casi e per quali aspiranti le scuole sono tenute a effettuare il controllo del punteggio e dei titoli posseduti dai docenti.
Assegnazione delle supplenze: graduatorie interessate e ordine di priorità
Secondo quanto stabilito dal DL n. 44/2023 e dal DM n. 119/2023, per gli incarichi finalizzati al ruolo gli uffici scolastici attingono dalle GPS sostegno prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi. Ricordiamo che la procedura riguarda gli iscritti nelle graduatorie a pieno titolo.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, invece, la procedura è ancora quella introdotta dall’OM n. 112/2022. Si attinge da Graduatorie ad Esaurimento e, in caso di esaurimento delle GaE, da Graduatorie provinciali per le supplenze.
Nel secondo caso, l’ordine di priorità è il seguente:
- GPS prima fascia;
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia, ossia l’elenco di collocazione degli aspiranti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione all’estero e attendono ancora il riconoscimento del titolo;
- GPS seconda fascia;
- graduatorie di istituto, per mancata assegnazione da GaE e GPS.
Nomina dei supplenti: dalle 150 preferenze alla stipula del contratto
Dopo aver visto le graduatorie dalle quali si attinge per il conferimento degli incarichi finalizzati al ruolo e delle supplenze al 31/08 o 30/06, vediamo come avviene il processo di nomina. Dopo aver indicato le 150 sedi scolastiche di preferenza, senza tuttavia conoscere le loro disponibilità, queste sono le fasi successive:
- mediante il SIDI, le scuole comunicano agli uffici scolastici le effettive disponibilità per classe di concorso e tipologia di posto;
- gli uffici scolastici integrano le informazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e indicano il numero dei posti disponibili, distinto per classe di concorso e tipologia di posto;
- mediante la procedura automatizzata, ossia l’algoritmo delle supplenze, gli uffici scolastici assegnano gli aspiranti alle singole scuole in base a posizione in graduatorie e ordine delle preferenze.
A tale proposito, ricordiamo che indicare preferenze sintetiche implica un ordine di preferenza basato su ordinamento alfanumerico del codice meccanografico. Inoltre, ricordiamo anche che gli incarichi finalizzati al ruolo vengono assegnati prima delle supplenze.
Completata questa fase, gli uffici scolastici comunicano agli aspiranti e alle scuole assegnate gli esiti della nomina, in modo da procedere alla stipula del contratto.
Verifica dei titoli al primo contratto: chi riguarda e chi deve effettuarla
Arriviamo adesso ai controlli sulle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti docenti al momento dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie.
Anche in questo caso, rimane valido quanto stabilito dall’ordinanza del 2022 che, all’articolo 8, recita:
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli [...], il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
Se l’esito del controllo è positivo, i titoli vengono validati e diventano utili per la presentazione di ulteriori istanze. Se invece l’esito è negativo, l’ordinanza distingue due diversi casi:
- da una parte, se l’esito negativo è dovuto alla mancanza del titolo d’accesso o a dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione dell’aspirante dalle graduatorie;
- dall’altra parte, se l’esito negativo è dovuto a errori nella domanda o alla valutazione errata di titoli e/o servizi dichiarati, si procede a rideterminare il punteggio e la relativa posizione in graduatoria.
A tale proposito, ricordiamo il caso di una docente che ha ottenuto la rideterminazione del punteggio in graduatoria pur avendo commesso un errore materiale nella presentazione della domanda.
In seguito ai controlli, l’ufficio scolastico comunica all’aspirante l’esito delle verifiche. Nel caso delle dichiarazioni mendaci, il servizio è dichiarato come prestato di fatto, non di diritto, mediante un provvedimento del dirigente. Ciò vuol dire che non può essere menzionato negli attestati di servizio e non è utile per il riconoscimento di anzianità e progressione di carriera.
Verifica dei titoli per i supplenti nominati nel 2022/2023
Come abbiamo visto nella rilettura dell’OM n. 112/2022, il controllo delle dichiarazioni viene effettuato alla stipula del primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie. Dal momento che GaE e GPS sono valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, chi ha già ottenuto un incarico non sarà sottoposto alla verifica di titoli e punteggi.
I controlli vengono effettuati soltanto al primo contratto. Per il prossimo anno scolastico, quindi, riguarderanno soltanto gli aspiranti che non hanno ancora ottenuto incarichi nel periodo di vigenza delle graduatorie.
Per le supplenze finalizzate al ruolo sono previsti controlli?
Per quanto riguarda infine le verifiche sulle dichiarazioni per le supplenze finalizzate al ruolo, un chiarimento arriva dalle istruzioni operative per il 2023/2024. Si legge infatti che:
entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio in graduatoria [...]; sono altresì verificati i titoli che hanno dato accesso alla procedura concorsuale.
Ricordiamo inoltre che la nomina finalizzata al ruolo implica l’assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024. Le dichiarazioni effettuate hanno infatti contribuito al punteggio definitivo che ha permesso all’aspirante di ottenere l’incarico.