Con la fine di agosto e l'inizio dell'anno scolastico alle porte, sono in via di esaurimento le graduatorie di prima e seconda fascia per le supplenze ATA 2022/2023. Il primo Ufficio Scolastico Provinciale a pubblicare la liberatoria è quello di Bari, ma presto seguiranno anche gli altri. Vediamo quali sono le info utili per tutti gli aspiranti.
Supplenti ATA da terza fascia: l'avviso dell'USP di Bari
Secondo la circolare annuale delle supplenze, il conferimento delle supplenze ATA viene effettuato mediante le graduatorie di prima e seconda fascia. Soltanto esaurite queste, sarà possibile iniziare le convocazioni dalla terza fascia.
A tale proposito, l'USP di Bari è il primo a comunicare l'avvenuto esaurimento:
"a seguito dell'espletamento delle procedure di convocazione dei candidati, questo Ufficio ha esaurito le graduatorie provinciali [...] relative ai profili in oggetto indicati. Ciò premesso, le SS.LL. potranno procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti non assegnati e di quelli che si rendano disponibili entro il 31/12/2022"La richiesta di supplenti ATA si lega alla forbice fra le immissioni in ruolo e i posti resi disponibili. Se questi ultimi sono oltre 27 mila, le nomine per il ruolo hanno superato di poco le 10 mila unità. Ciò vuol dire che ci sono più di 17 mila posti ancora da coprire: le scuole dovranno fare ricorso a supplenti ATA anche per il 2022/2023.
All'avviso dell'Ufficio Scolastico Provinciale faranno seguito anche gli altri USP.
Delega, rinuncia e abbandono della supplenza: quali sono le conseguenze
Cosa succede se un aspirante, convocato per una supplenza ATA, non può presentarsi alla nomina? In questo caso, è prevista la possibilità di farsi rappresentare - in sede di conferimento della nomina - da un proprio delegato.
Se invece l'aspirante dovesse rinunciare alla supplenza o non presentarsi alla presa di servizio, non ci saranno conseguenze. Tecnicamente, per la prima e la seconda fascia è prevista una sanzione che impedisce la nomina per l'anno successivo. Trattandosi tuttavia di graduatorie annuali, tale sanzione perde di significato.
Ciò vuol dire che per tutte e tre le fasce la rinuncia a una proposta contrattuale non ha effetti. Se invece il dipendente abbandona la supplenza, perde la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso.
Supplenze ATA: impossibile altro incarico al 31/08 o al 30/06 si è iniziato il servizio
Fra i cambiamenti apportati dalla circolare ministeriale che regola le supplenze, uno dei più discussi è stato quello che riguarda l'accettazione di altre supplenze al 31/08 o al 30/06. In passato, infatti, un supplente ATA poteva accettare un'altra proposta contrattuale - al 30 giugno o al 31 agosto - anche per un altro profilo professionale.
Con le nuove regole, questo non è più possibile per i supplenti ATA 2022/2023. Si legge nel testo:
"L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio."Il meccanismo però finisce per colpire i precari. Infatti, spesso a essere convocati sono prima di tutto i collaboratori scolastici. Gli aspiranti con maggior punteggio - magari con esperienza da assistente amministrativo negli anni precedenti - verranno nominati e saranno portati ad accettare.
Una volta effettuata la presa di servizio non potranno però accettare altre convocazioni, per esempio da assistente amministrativo, per via della nuova circolare.
Diverso è il caso in cui l'aspirante abbia accettato uno spezzone e abbia la possibilità di lasciarlo per accettare un posto intero. Se al momento della convocazione per lo spezzone non c'era disponibilità per un posto intero, allora il passaggio è possibile esclusivamente fra posti appartenenti allo stesso profilo professionale.
Stipendi supplenti ATA 2022/2023: la tabella con tutti i dati
Elementi di spesa | Collaboratore scolastico | Collaboratore scolastico dei servizi | Assistente amministrativo e tecnico |
---|---|---|---|
Stipendio (lordo dip. Con IIS conglobata) | 1303,37 | 1336,67 | 1459,92 |
Rateo di tredicesima (solo su stipendio) | 108,61 | 111,39 | 121,66 |
Elemento perequativo | 29,00 | 28,00 | 24,00 |
Totale lordo dipendente | 1440,98 | 1476,06 | 1605,58 |
Contributo pensione del 24,20% su 118% della retribuzione lorta a carico dello stato (anche su rateo 13^) | 382,98 | 392,91 | 429,36 |
Accantonamento TFR del 7,10% su 80% della retribuzione lordo dipendente (DPCM 12/12/99) | 80,21 | 82,25 | 89,83 |
Contributi INPS del 1,61% (disoccupazione) su lordo dipendente | 23,20 | 23,76 | 25,85 |
IRAP del 8,50% su lordo dipendente | 122,49 | 125,47 | 136,47 |
Totale retribuzione ed oneri Stato | 2049,86 | 2100,45 | 2287,08 |
Decurtazione retributiva del 2,50% su 80% della retribuzione (ex DPCM 20/12/99 - G.U. 15.5.2000, n. 111) | 28,81 | 29,52 | 31,10 |
Spesa complessiva per il periodo previsto | 2021,05 | 2070,93 | 2254,98 |