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Molti docenti lamentano una mancanza di collaborazione da parte delle scuole alla richiesta di rimodulare l’orario per permettere la supplenza su spezzone. it-IT Editoriale 2022-09-21T16:48:54+02:00
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Supplenze GPS e spezzone: le scuole non modificano l'orario creando problemi ai docenti

Molti docenti lamentano una mancanza di collaborazione da parte delle scuole alla richiesta di rimodulare l’orario per permettere la supplenza su spezzone.

Redazione Universo Scuola
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La procedura per l'assegnazione di supplenze da GPS per l'anno scolastico 2022/23 è da poco completata, ma molti docenti stanno avendo problemi con il completamento orario tramite spezzone.

La causa sarebbe da ricercare in una scarsa disponibilità da parte degli istituti scolastici nel rimodulare gli orari settimanali, così da venire incontro alle esigenze del supplente e permettere la completa assegnazione delle ore rimaste libere.

Lo spezzone orario. Cos'è e come funziona?

I docenti che hanno presentato la domanda di supplenza entro il 16 agosto 2022 hanno avuto la possibilità di esprimere preferenza sia per posti interi al 31/08 o al 30/06 o per spezzoni orari da GaE o GPS. Di conseguenza un docente che riceve una supplenza senza però completare il suo orario di servizio, può raggiungere le ore previste dal suo contratto tramite completamento su spezzone orario.

Il funzionamento è diverso a seconda che la nomina arrivi da GPS o da GI (graduatoria d'istituto):

  • Nel caso delle GPS infatti anche se il docente dovesse ricevere prima uno spezzone, manterrebbe il suo diritto al completamento orario, tramite le successive fasi di nomina, a patto che ci sia una compatibilità tra le ore e le scelte del docente;
  • Nel caso delle GI essendo le supplenze gestite dal Dirigente Scolastico, è possibile che il docente incappi nel problema della rigidità dell'orario.

Rimane chiaramente il limite orario previsto dal grado scolastico di riferimento, raggiungibile dalla combinazione di due supplenze dalle due graduatorie diverse.

Non esiste in ogni caso una regola fissa o un vincolo che disciplini il funzionamento delle supplenze su spezzone in base all'orario didattico. Un fattore importantissimo è dunque il buon senso del Dirigente Scolastico e l'efficienza dei suoi collaboratori nelle fasi di strutturazione dell'orario scolastico.

Specie nel caso di supplenze lunghe, o addirittura al termine delle lezioni, dovrebbe esserci il massimo impegno nel permettere al docente interessato il completamento, specie se il tutto avviene a inizio anno quando l'orario è ancora provvisorio (fermo restando che questo è passibile di cambiamenti durante il corso dell'anno).

Completamento orario su spezzone: la casistica

La casistica del completamento orario è complessa e prevede molte possibilità a seconda della tipologia di scuole e graduatorie. Va a questo proposito ricordato che, secondo l'art. 13 comma 21 dell'OM n.112 datato 6 maggio 2022, si può procedere al completamento anche tra scuole statali e non statali, nei limiti delle ore di servizio previste dal grado scolastico di riferimento.

Sono vietati i completamenti orari tra scuola dell'infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e primo o secondo grado. Viceversa è possibile completare l'orario settimanale integrando ore appartenenti a classi di concorso o gradi differenti. Questo è dovuto al fatto che il monte orario settimanale è il medesimo, ovvero 18 ore (ad esempio a011 e a022 sono compatibili).

Altresì possibile il completamento orario tra materia e sostegno, sempre rispettando il vincolo delle 18 ore e l'unicità di insegnamento: anche in questo caso si possono dunque integrare ore tra primo e secondo grado.

Spezzone orario su più comuni e province

Lo spezzone orario segue il limite di massimo tre sedi scolastiche e due comuni, secondo il criterio di facile raggiungibilità: gli spostamenti del docente devono infatti essere possibili e per questo va valutata anche la viabilità, lo stato della rete stradale e l'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Il limite è comunque stato spesso oggetto di deroga diretta da parte degli USR o dalle contrattazioni decentrate regionali. Proprio gli Uffici Scolastici hanno più volte puntualizzato che la deroga è possibile solo se i tre comuni sono insistenti su una sola presidenza e che è compito dei DS facilitare l'articolazione dell'orario sulle diverse sedi scelte. In nessun caso invece è possibile che il completamento orario su spezzone si articoli su due province diverse.

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