Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale che avvia i percorsi di specializzazione del TFA sostegno VIII ciclo. In realtà, come vedremo, i decreti sono due e stabiliscono anche le modalità di accesso al percorso universitario per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Docenti con 3 anni sul sostegno: riservato il 35% dei posti del TFA sostegno VIII ciclo
Il primo atto di avvio del TFA sostegno VIII ciclo, che precede di un giorno il decreto ministeriale relativo, è costituito dal Decreto Interministeriale n. 691/2023 del 29 maggio 2023.
Al comma 1, si legge:
"Per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017 concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo"."
In pratica, una quota dei posti previsti dalle università per il TFA sostegno VIII ciclo è riservata per tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Sono compresi coloro che sono in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, nonché i docenti:
- assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato;
- delle scuole paritarie;
- dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
Accesso alla prova scritta la prova preselettiva: cosa stabilisce il decreto
È invece del 30 maggio 2023 il Decreto Ministeriale n. 694/2023, con cui si dà autorizzazione all'avvio, per l'anno accademico 2022/2023, dei percorsi di specializzazione sul sostegno. Come si legge nel testo del decreto, i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque nei posti di sostegno accedono alla prova scritta per il TFA VIII ciclo, senza dover passare per la prova preselettiva.
Il comma 1 dell'art. 2 specifica che la categoria di docenti interessati è quella già menzionata nel decreto emanato il 29 maggio:
"I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017 accedono direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 ."
In pratica, anche questa misura interessa i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno, negli ultimi cinque. Il comma 2 continua invece:
"Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata [...] per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza."
Accesso diretto al TFA sostegno VIII ciclo: alcuni chiarimenti
A voler ricapitolare le modalità di accesso al TFA sostegno VIII ciclo per i docenti con 3 anni di servizio sul sostegno, è bene considerare quanto stabilito da entrambi i decreti. Il Decreto Interministeriale fissa al 35% la riserva dei posti per questa categoria di docenti. Il Decreto Ministeriale ricorda invece che gli atenei dovranno tenere conto dei posti riservati ai docenti con tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque.
Molti hanno interpretato le disposizioni del Ministero come un accesso diretto al TFA sostegno VIII ciclo, ma a leggere attentamente i due atti non sembra una lettura praticabile. Al contrario, sembra molto più plausibile l'interpretazione secondo cui tutti i docenti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017:
- possono accedere alla selezione senza sostenere la prova preselettiva;
- devono comunque sostenere la prova scritta e la prova orale;
- concorrono per i posti riservati nell'ateneo in cui hanno presentato l'istanza.
Inoltre, anche se il Ministero parla di 36 mesi, si intende un servizio prestato per tre annualità, inteso così il servizio prestato:
- per almeno 180 giorni nell'arco dell'anno scolastico;
- ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o delle attività educative per la scuola dell'infanzia.