Non è una novità che, a seguito di controlli mirati, si scopra che membri del personale ATA abbiano presentato diplomi, certificazioni e titoli falsi per "scalare" le graduatorie. L'ultimo episodio è avvenuto a Treviso, dove la Guardia di Finanzia ha "smascherato" ben 101 supplenti ATA in possesso di titoli culturali e di servizio falsificati.
A fronte di quanto accaduto, la domanda è: cosa succede in queste situazioni, e cosa si rischia?
Iscrizione ATA: come avviene
Facciamo un passo indietro, iniziando dalle modalità di iscrizione alla terza fascia ATA: avviene ogni 3 anni tramite autodichiarazione, quindi gli aspiranti sono tenuti a dichiarare i titoli posseduti in fase di compilazione della domanda.
Relativamente a questo, il Dm 50 del 3 marzo 2021, che regolamenta l'iscrizione alla terza fascia per il triennio 2021/23, chiarisce all'art. 7 che " tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione". In pratica, è possibile dichiarare il falso così come è possibile andare incontro a controlli futuri che lo facciano saltar fuori.
Domande ATA: chi controlla
Una volta presentate le domande da parte degli aspiranti, i controlli vengono effettuati dalla scuola con la quale si stipula il primo contratto di lavoro che, tempestivamente, è tenuta a effettuare le dovute verifiche. In seguito, il dirigente scolastico procede con la convalida del punteggio, che può avere sito positivo o negativo:
- in caso di esito positivo, il dirigente scolastico convalida la domanda e invia comunicazione all'interessato;
- in caso di esito negativo, il dirigente scolastico avvia la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.
Inoltre, è sempre compito del dirigente scolastico che ha effettuato i controlli di valutazione stabilire un'eventuale responsabilità penale, secondo l'articolo 76 del Dpr 445/2000.
Esclusione dalle graduatorie ATA: le conseguenze
Determinata la non idoneità all'accesso in graduatoria da parte di determinati aspiranti, o scoperte eventuali dichiarazioni false, è possibile incorrere in diversi provvedimenti e/o sanzioni:
Azzeramento del punteggio
L'aspirante che ha già prestato servizio senza essere in possesso di reali titoli può incorrere non solo all'esclusione e a probabili denunce, ma anche all'azzeramento del punteggio relativo al servizio svolto nei mesi precedenti la convalida.
Secondo l'art. 6 Dm 50/2021, Comma 15: "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".
Esclusione dalla graduatoria e conseguenze penali
Le autodichiarazioni comprendenti certificati falsi o la produzione di qualsiasi documentazione falsificata comportano, come prima conseguenza, l'esclusione da qualunque graduatoria e l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Nello specifico secondo l'art. 75:
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"
Secondo l'art. 76, invece:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.