Nell'ambiente scolastico spesso si sente parlare di Ufficio Scolastico Regionale, o di USR nello specifico, il nostro compito odierno sarà chiarire cos'è e quali sono la sua struttura e le sue funzioni all'interno della gerarchia scolastica che fa capo al MIUR.
Cos'è l'Ufficio Scolastico Regionale?
Si tratta di un ufficio periferico del MIUR, istituito con il DPR 6 novembre 2000 n°347 per sostituire il precedente provveditorato agli studi.
Spesso viene abbreviato in USR e si trova in ben 18 capoluoghi di regione in Italia, fatta eccezione soltanto per la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, che sono disciplinati secondo normative diverse.
Com'è strutturato l'USR?
L'Ufficio Scolastico Regionale ha un direttore generale, ma dipende funzionalmente dai Capi Dipartimento del MIUR.
Ogni USR si articola in uffici divisi per funzioni e ambiti territoriali a livello provinciale all'interno di certi di erogazione di servizi per le scuole e uffici.
Essenzialmente questi centri sono di due tipi:
- Uffici Scolastici Provinciali o USP ( si chiamano così dal 2006, in precedenza erano detti Centri Servizi Amministrativi o CSA);
- Uffici con Competenza per Ambiti Territoriali o AT;
Rientrano nella struttura dell'USR anche i dirigenti incaricati di svolgere la funzione ispettiva tecnica, o ispettori scolastici.
Ufficio Scolastico Regionale: Funzioni dell'ex provveditorato agli studi
A livello funzionale l'USR ha ereditato le competenze e le funzioni del provveditorato agli studi, tali funzioni tuttavia sono state ridimensionate con l'affermarsi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ovviamente si tratta di funzioni ed adempimenti stabiliti dalla normativa in vigore, nella fattispecie esse sono regolate ed elencate nell'art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007.
Nello specifico ecco quali sono lefunzioni che l'USR ha ereditato dal provveditorato agli studi:
Le funzioni dell'ufficio scolastico regionale sono elencate all'art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007. Esso ha ereditato le competenze, comunque ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in precedenza attribuite al provveditorato agli studi, soppresso dall'art. 6 del d.P.R. 347/2000. In particolare:
- vigilare sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
- vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici;
- vigilare sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- occuparsi dell'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;
- provvedere alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione scolastica in ambito regionale;
- integrare la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione;
- curare l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, l'istruzione e formazione tecnica superiore e l'alternanza scuola-lavoro;
- vigilare sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
- assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane;
- verificare e vigilare al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
- valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
- esercitare le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici;