Come abbiamo evidenziato in un recente approfondimento, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha finalmente pubblicato l'ordinanza sulla mobilità 2023.
A tale proposito, ai fini del punteggio diventa importante anche il servizio pre-ruolo svolto, con differenze di valutazione a seconda di:
- domanda di mobilità volontaria;
- graduatoria interna di istituto e mobilità d'ufficio.
Facciamo il punto della situazione.
Mobilità 2023/2024: presentazione delle domande e tabelle di calcolo del punteggio
L'Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 regola le domande di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo e/o cattedra. Le domande possono essere presentate dal 6 al 21 marzo 2023 mediante il portale Istanze On Line. Per quanto riguarda invece la mobilità d'ufficio, la graduatoria interna di istituto va pubblicata dal Dirigente Scolastico entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, ossia entro il 5 aprile 2023.
Per comprendere come viene valutato il servizio pre-ruolo nel caso sia di mobilità volontaria sia di mobilità d'ufficio, si fa riferimento:
- per le domande di trasferimento, alla Tabella A del CCNI 2022-2025, "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo";
- per le domande di passaggio, alla Tabella B del CCNI 2022-2025, "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo".
Nello specifico del servizio pre-ruolo, la valutazione avviene nello stesso modo per i trasferimenti e i passaggi, mentre avviene in modo diverso per la graduatoria interna di istituto.
Inoltre, ricordiamo che i docenti partecipano alla mobilità anche in base alle loro eventuali precedenze. Queste ultime, al netto dei docenti non vedenti ed emodializzati, si applicano però soltanto ai trasferimenti.
Regole e criteri per la valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della mobilità 2023
Per la valutazione del servizio pre-ruolo, il CCNI mobilità 2022-2025 e l'ordinanza ministeriale sulla mobilità 2023 seguono diversi criteri e regole.
Nello specifico:
- un anno di servizio si matura e si valuta se è stato prestato un servizio di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico o un servizio ininterrotto dal primo febbraio al termine delle operazioni di scrutini finale (per la scuola dell'infanzia, al termine delle attività educative);
- servizio militare e servizio civile sono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
- il servizio prestato dai docenti di ruolo con incarico al 30/06 o al 31/08 è valutato come pre-ruolo (6 punti in caso di mobilità volontaria);
- si riconosce e si valuta come servizio pre-ruolo il servizio prestato dal personale proveniente dagli Enti Locali che abbia svolto, prima del trasferimento, servizio di docente nella scuola statale;
- viene valutato il doppio il servizio non di ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, anche quando il servizio non viene prestato per gravidanza, puerperio o servizio militare (e servizio civile);
- vengono computati nell'anzianità di servizio i periodi di congedo retribuiti e non disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001;
- viene valutato il doppio il servizio prestato su sostegno, ma solo nel caso in cui il trasferimento a domanda o d'ufficio viene richiesto per posti di sostegno;
- viene valutato il doppio il servizio prestato su sostegno ai soli titolari su sostegno, ma soltanto per il punteggio della graduatoria interna di istituto;
- per la sola scuola primaria viene valutato il doppio il servizio prestato in scuole di montagna.
Oltre a questi criteri, ricordiamo che il servizio nelle scuole paritarie non è valutabile, a meno che non sia stato prestato fino al 31 agosto 2008 nelle seguenti scuole:
- scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate insieme a quello di paritarie;
- scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- scuole secondarie pareggiate.
Per maggiori informazioni, rimandiamo all'approfondimento sulla valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Mobilità 2023: valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità volontaria
La sezione A1 della Tabella A e la sezione B1 della Tabella B del CCNI mobilità regolano la valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della mobilità volontaria. Pertanto, per quanto riguarda i trasferimenti e i passaggi, il servizio pre-ruolo viene valutato con 6 punti per ciascuno degli anni di servizio prestato.
Se un docente con 6 anni di pre-ruolo volesse fare domanda di mobilità volontaria, vedrebbe il proprio servizio pre-ruolo valutato con 36 punti.
Consideriamo invece un'altra evenienza. Un docente con 6 anni di pre-ruolo di cui 3 prestati su sostegno e in possesso del titolo di specializzazione.
Se il docente intende richiedere il trasferimento su sostegno, vedrebbe i 3 anni prestati sul sostegno valutati il doppio, per cui avrebbe un punteggio pre-ruolo di 54 punti.
Mobilità 2023: valutazione del servizio pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto
La valutazione del servizio pre-ruolo cambia nel caso della graduatoria interna di istituto e nella mobilità d'ufficio. In questo caso, tale servizio viene valutato con:
- 3 punti per ciascun anno per i primi quattro anni;
- 2 punti per ciascun anno dal quinto anno in poi.
Un docente che ha un servizio pre-ruolo di 4 anni, in questo caso avrà un punteggio di 12 punti. Al contrario, riprendendo l'esempio del paragrafo precedente, un docente con 6 anni di servizio pre-ruolo avrà - ai fini della graduatoria interna di istituto - un punteggio di 16 punti. Anche qui ci sono differenze sulla valutazione del servizio pre-ruolo prestato su sostegno. Se infatti il docente è in possesso del titolo di specializzazione, il suo punteggio viene raddoppiato.
Se ha svolto 6 anni di pre-ruolo, tutti prestati su sostegno, allora esso verrà valutato 32 punti.