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Sulla base del respingimento dell'appello di una docente sospesa, si fa luce della differenza tra inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento. it-IT Editoriale 2022-03-08T16:51:17+01:00
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Valutazione rendimento docenti. Differenza tra inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento

Sulla base del respingimento dell'appello di una docente sospesa, si fa luce della differenza tra inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento.

Redazione Universo Scuola
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È stato respinto l'appello di una docente da parte della Corte d'Appello. La docente aveva contestato la sentenza del tribunale, il quale aveva rigettato la richiesta, espressa al Ministero dell'Istruzione, di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio.

Il provvedimento in questione era stato regolarmente disposto dal Dirigente scolastico in base all'ex art.512 del d.lgs n.297/1994. La Cassazione si è espressa citando la differenza tra tre diversi casi di valutazione di un docente.

La posizione della corte territoriale

Secondo la corte territoriale il provvedimento in questione era stato correttamente adottato dal dirigente scolastico.

Riguardo il provvedimento in sé, ovvero la dispensa dal servizio, conseguente a regolari accertamenti ispettivi, questo prescinde da eventuali responsabilità della docente ma ha una base oggettiva. Le ragioni riscontrate sono la perdita di quell'attitudine necessaria a svolgere con successo la delicata professione del docente.

Quanto qui affermato ha come conseguenza la non applicazione dei principi che vanno a regolare il procedimento di accertamento della responsabilità disciplinare.

Inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento del docente. Le differenze

Nell'esplicare la sentenza, la Cassazione si rifà alla differenza tra tre diverse valutazioni del rendimento e delle capacità del docente.

L'inidoneità fisica è quello stato che presuppone una condizione che renda impossibile, in modo assoluto o relativo, svolgere le regolari mansioni lavorative. Le cause di tale stato si collegano allo stato di salute psico-fisica del dipendente.

L'incapacità didattica riguarda invece la capacità del docente, il quale per inettitudine non riesce a svolgere la sua mansione. In questo caso le cause possono essere comportamentali, socioculturali, o intellettive, ma danno in ogni caso vita ad una situazione di deficienza obiettiva.

Più sfumato il concetto di scarso rendimento, che presuppone che lo stesso sia causato non da una conclamata mancanza di capacità, quanto piuttosto da un impegno deficitario da parte del docente o da una violazione dei suoi doveri di ufficio.

Per quest'ultima ipotesi è possibile prevedere un ricorso, mentre negli altri casi questo non avviene in quanto l'incapacità didattica non dipende da cause volontarie - appunto lo scarso impegno - ma da fatti oggettivi. Questo fa sì che i provvedimenti per incapacità didattica non siano sanzionatori e il giudizio non abbia natura discrezionale ma consista in un accertamento di condizioni oggettive.

Art.514 e spostamento su altre mansioni

In questo caso la docente presentante ricorso non può appellarsi all'art 514. Del d.lgs n.297/1994 perché lo spostamento del personale ad altre mansioni (che consiste dell'oggetto dell'articolo in questione) si applica solo in casi di inidoneità di salute.

Il personale dispensato dall'attività per incapacità didattica non gode invece di questo diritto. La docente non può quindi richiedere un'utilizzazione su altra mansione o presentare un ricorso in quanto il provvedimento di incapacità didattica non ha un valore disciplinare, quanto invece di attestazione di una carenza fondamentale per il ruolo svolto.

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