Può capitare che, per motivi di lavoro indicati direttamente dal dirigente scolastico, membri del personale docente e ATA utilizzino il proprio mezzo di trasporto per viaggiare. La domanda che tutti si pongono riguarda la possibilità di poter richiedere o meno un rimborso spese.
Di seguito, qualche chiarimento utile al riguardo.
Quando viene utilizzato il mezzo proprio
Con "utilizzo del mezzo proprio" si fa riferimento all'utilizzo del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente per spostarsi a seguito di incarichi attribuiti dai dirigenti scolastici ed è concesso nel caso in cui dovesse rivelarsi più conveniente rispetto:
- ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico;
- agli orari di svolgimento dei suddetti incarichi.
La convenienza deve essere sia a livello economico, sia a livello funzionale.
L'utilizzo del mezzo proprio, invece, è del tutto negato per i dipendenti scolastici e tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro privatizzato. Esistono, però, due eccezioni:
- nel caso in cui si debbano portare a termine funzioni ispettive;
- quando si svolgono funzioni di verifica e controllo di attività altrui.
Anche in questi due casi, comunque, rimane sempre la regola della convenienza economica e funzionale, che spetta al dirigente scolastico valutare.
Di conseguenza, è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento, solo se documentate e se il viaggio è stato effettuato al di fuori della città o della sede di servizio.
Ulteriori chiarimenti per le scuole
Quanto detto finora è contenuto all'interno della circolare MEF, che il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a confermare precisando che:
- possono usufruire del mezzo proprio revisori dei conti, ispettori ministeriali, commissari ad acta e tutti coloro che debbano svolgere attività ispettive, di verifica e di controllo, per i quali è previsto un rimborso delle spese di viaggio sostenute;
- l'utilizzo del mezzo proprio è concesso a docenti e ATA per lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate e che si svolgano in altra provincia rispetto a quella di servizio solo ai fini della copertura assicurativa.
Il dirigente scolastico ha l'obbligo di valutare la convenienza dell'autorizzazione e di procedere con il provvedimento contenente:
- tipologia di incarico;
- durata dell'incarico;
- esigenze istituzionali;
- motivazioni per l'utilizzo del mezzo proprio.