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Ecco cosa prevede la normativa riguardo il vincolo quinquennale per gli insegnanti di sostegno. Info su: docenti soggetti al vincolo e calcolo del quinquennio it-IT Editoriale 2022-05-05T12:58:12+02:00
Docenti di sostegno

Vincolo quinquennale: come funziona per i docenti di sostegno

Ecco cosa prevede la normativa riguardo il vincolo quinquennale per gli insegnanti di sostegno. Info su: docenti soggetti al vincolo e calcolo del quinquennio

Redazione Universo Scuola
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I docenti di sostegno immessi in ruolo devono sottostare al cosiddetto vincolo quinquennale. Tale vincolo consente a questa tipologia di docenti di presentare domanda di mobilità solo dopo aver svolto 5 anni su sostegno. La disciplina, tuttavia, contiene alcune eccezioni. Cerchiamo dunque di approfondire la materia e capire quando si può e quando non si può presentare domanda di mobilità.

Normativa

Il docente di sostegno in ruolo è soggetto al vincolo quinquennale. Ciò significa che è obbligato a svolgere servizio su questa tipologia di posto per almeno 5 anni prima di chiedere un'eventuale domanda di mobilità. La normativa di riferimento è l'articolo 23, comma 7 del CCNI sulla mobilità che, per l'appunto, prevede:
il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti
Come suddetto, anche il docente che ha ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno è tenuto a rispettare il vincolo quinquennale.

Come calcolare vincolo quinquennale su sostegno

Il vincolo quinquennale viene conteggiato a partire dall'anno scolastico nel quale si ottiene la nomina in ruolo o il trasferimento da posto comune a sostegno. Vengono conteggiati nel quinquennio i seguenti anni:

  • anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo /anno in cui avviene il trasferimento da posto comune a sostegno
  • anno scolastico in corso

Quest'ultimo caso (anno scolastico in corso) viene specificamente menzionato al comma 8 del suddetto articolo 23.

Passaggio di ruolo su sostegno

I docenti di sostegno, anche se costretti al vincolo dei 5 anni, possono chiedere il passaggio di ruolo sempre sul sostegno. In questo caso, tuttavia, il vincolo quinquennale viene azzerato e il computo del quinquennio parte da capo così come stabilisce il comma 11 dell'articolo 23:
"I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio"
Dunque tutti gli insegnanti di sostegno che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sempre su sostegno sono tenuti a rispettare un nuovo vincolo quinquennale nell'ordine o grado di titolarità ottenuto a seguito della mobilità.

TRASFERIMENTO DA SOSTEGNO A SOTEGNO

Esistono alcune eccezioni al vincolo quinquennale per i docenti di sostegno. Quest'ultimi, infatti, anche se non hanno ancora superato i 5 anni, possono chiedere il trasferimento per i posti di sostegno. In questo caso il calcolo del quinquennio non viene interrotto ma prosegue anche dopo aver ottenuto il movimento richiesto.

a chi non si applica il vincolo

Il vincolo quinquennale sul sostegno non si applica nei confronti dei docenti soprannumerari che presentano domanda di mobilità condizionata a causa di contrazione dell'organico. Nel dettaglio non si applica il vincolo ai docenti soprannumerari da posto comune a posto di sostegno.

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