Con il DM n. 206/2017, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha introdotto le nuove regole relative alla malattia e alle visite fiscali.
A esserne interessati sono tutti i dipendenti pubblici e di conseguenza anche il personale della scuola. In questo articolo vedremo nello specifico:
- come funziona la visita fiscale;
- quali sono gli orari delle visite fiscali per i dipendenti scolastici;
- le sanzioni previste per le irregolarità nelle visite fiscali;
- in quali casi l'assenza è giustificata.
Come funziona il controllo del medico fiscale
L'impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro causa malattia va comunicata al proprio medico, che dovrà redigere e trasmettere il certificato all'INPS per via telematica. Una delle novità del DM n. 206/2017 è infatti l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva delle visite mediche di controllo d'ufficio o su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni.
Il controllo da parte del medico fiscale può quindi avvenire anche d'ufficio, soprattutto nel caso dei dipendenti pubblici. Non è necessaria richiesta da parte dell'amministrazione e la visita può avvenire anche più volte in un singolo giorno.
Orari della visita fiscale e casi particolari: giorno libero e festivi
Nel caso di malattia, la visita del medico fiscale potrà avvenire 7 giorni su 7 e nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 9 alle ore 13;
- dalle ore 15 alle ore 18.
L'obbligo di reperibilità dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi, come il giorno libero dei docenti, e nei giorni festivi qualora tali giorni siano compresi nel certificato medico. Nel periodo di malattia, il dipendente può essere sottoposto a più visite fiscali volte ad accertare le sue condizioni mediche. Se ci sono variazioni dell'indirizzo di reperibilità, queste vanno comunicate immediatamente all'amministrazione.
Allo stesso modo, il dipendente può rifiutare l'ingresso al medico fiscale se la visita avviene al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.
Assenza alla visita medica di controllo: quando scatta il licenziamento?
I rischi per chi non dovesse essere reperibile e all'interno della residenza segnalata, al momento della visita fiscale, sono molto alti.
Nel caso di assenza, il medico fiscale invita il dipendente a presentarsi il primo giorno feriale a una visita di controllo in ambulatorio e comunica l'assenza all'INPS. Se anche alla seconda visita il dipendente risulta assente, l'INPS comunica il fatto all'azienda o all'amministrazione e invita il dipendente a giustificare entro 10 giorni.
Se ciò non dovesse avvenire, vi è la perdita:
- del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni, per l'assenza alla prima visita;
- del 50% dello stipendio per i successivi giorni di malattia, per l'assenza alla seconda visita;
- dell'intero trattamento economico per tutta la durata della malattia, per l'assenza alla terza visita.
Ma le sanzioni economiche non sono tutto e possono essere associate anche a sanzioni disciplinari. Nello specifico:
- licenziamento con preavviso, se il dipendente è assente ingiustificato alla visita fiscale per più di 3 giorni in 2 anni o per più di 7 giorni in 10 anni;
- licenziamento senza preavviso, se il dipendente ha avuto una condotta errata nel periodo di malattia o in caso di falso certificato che giustifichi l'assenza.
Assenza alla visita di controllo giustificata: i diversi casi
Sono anche previsti diversi casi in cui l'assenza alla visita medica di controllo non comporta sanzioni, oppure in cui viene meno l'obbligo di reperibilità.
Per quanto riguarda quest'ultimo, il dipendente scolastico può non essere soggetto a reperibilità obbligatoria in malattia per:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- stati patologici connessi a invalidità che ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Diverso è il caso di un'assenza giustificata alla visita del medico fiscale. Come abbiamo visto, è possibile presentare giustificazione della propria assenza al controllo entro un certo lasso di tempo.
Le motivazioni possono riguardare:
- un ricovero ospedaliero;
- l'accertamento da una precedente visita di controllo;
- un giustificato motivo per casi di forza maggiore, per esempio eventi che rendono necessaria e non rinviabile la presenza del dipendente altrove (visite, prestazioni o accertamenti specialistici).