Fra le varie cause di sospensione del rapporto di lavoro fra la Pubblica Amministrazione e i dipendenti scolastici, rientra anche l'aspettativa per ragioni personali, di famiglia e di studio.
In questa guida, affronteremo nello specifico le questioni che riguardano:
- chi può richiedere l'aspettativa;
- quando può durare il periodo di aspettativa;
- come funziona il rientro al servizio attivo;
- la cumulabilità dell'aspettativa con altre attività del dipendente.
Chi può richiedere l'aspettativa e qual è la sua durata massima
A regolare i periodi di aspettativa per il personale scolastico è il CCNL del 29 novembre 2007, al netto dei richiami ad altre normative esistenti.
Stando al contratto nazionale, a poter richiedere l'aspettativa è tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato. Nel secondo caso, tuttavia, i supplenti devono avere un contratto al 30 giugno o al 31 agosto.
Per fare un esempio, quindi, sono inclusi per l'anno scolastico 2021/2022 i docenti titolari di supplenza Covid ma non il personale ATA. Su questo punto si aspettano peraltro modifiche del Parlamento alla Legge di Bilancio. Per il personale a tempo indeterminato, si può concedere l'aspettativa anche durante l'anno di prova e di formazione.
La durata dell'aspettativa per ragioni personali, di famiglia e di studio può essere di:
- massimo 12 mesi, se fruita senza alcuna soluzione di continuità;
- massimo 30 mesi nell'arco di un quinquennio, se fruita per periodi frazionati.
Per motivi gravi si può chiedere, oltre a questi, un ulteriore periodo eccezionale di 6 mesi, previsti in entrambi i casi che abbiamo appena visto. Il calcolo del quinquennio si esegue sommando tutti i giorni di aspettativa fruiti nei cinque anni precedenti al giorno in cui è iniziata l'aspettativa attuale con i giorni relativi a quest'ultima.
Inoltre, sempre ai fini del calcolo della durata dell'aspettativa, due periodi intervallati da un servizio attivo inferiore ai 6 mesi si considerano come unico periodo. In pratica, si sommano fino al limite dei 12 mesi continuativi permessi.
Aspettativa per ragioni di famiglia, personali e di studio: come si richiede
I docenti o i dipendenti ATA che volessero fruire di un periodo di aspettativa per ragioni di famiglia, personali o di studio devono farne richiesta al Dirigente Scolastico. Le tempistiche non sono, in questo caso, disciplinate dal CCNL, ma di norma il procedimento non dovrebbe superare i 30 giorni dalla richiesta, così suddivisi:
- 10 giorni per l'esame da parte del Dirigente e quindi per l'approvazione totale, parziale o il diniego dell'aspettativa;
- 20 giorni per l'eventuale riesame successivo a un diniego.
Ne consegue che è necessario presentare una richiesta di aspettativa con un congruo anticipo rispetto alla sua data di inizio.
Il dipendente scolastico dovrà, contestualmente alla domanda, prospettare quali siano le esigenze familiari, personali o di studio a motivazione dell'aspettativa. Di norma, non c'è obbligo di documentazione. È possibile tuttavia motivare la richiesta di un periodo di aspettativa anche con una autocertificazione.
Cosa succede se non viene concessa l'aspettativa
Il diniego da parte del Dirigente Scolastico, o anche una concessione parziale, revoca e rinvio, devono essere sempre motivati per iscritto. Da questo punto di vista, il preside dovrà specificare quali sono le ragioni, cioè le esigenze di servizio da tutelare e che non permettono di concedere l'aspettativa. In nessun caso, quindi, è possibile entrare nel merito delle esigenze personali o familiari della richiesta da parte del dipendente scolastico.
Casi in cui l'aspettativa può essere interrotta
Come precisa l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, una malattia insorta durante l'aspettativa non la interrompe anche quando ha dato luogo a ricovero in ospedale. Ci sono tuttavia dei casi in cui è possibile interrompere il periodo di aspettativa. Nello specifico:
- se è possibile usufruire di un congedo per maternità;
- nel caso di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza;
- se vengono meno i presupposti che avevano portato alla richiesta dell'aspettativa.
Al netto di queste ragioni, non si esclude che il dipendente scolastico possa rientrare a lavoro in anticipo, previa comunicazione al Dirigente. Si ricorda che, nel caso il preside approvi la richiesta, il supplente rimarrà comunque in servizio fino alla scadenza del contratto.
Aspettativa per ragioni familiari, personali e di studio: si può svolgere un'altra attività lavorativa?
Secondo l'ARAN, il dipendente in aspettativa non potrebbe svolgere nessun tipo di attività lavorativa. Infatti, il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione - benché sospeso - è sempre in vigore.
Tuttavia, le norme presenti nel D. Lgs. n. 165/2001 e nel D. Lgs n. 297/1994 stabiliscono che si possono autorizzare altri incarichi lavorativi nel rispetto di queste condizioni:
- l'occasionalità e la temporaneità dell'incarico;
- l'assenza di conflitti con gli interessi dell'amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno secondario con l'attività lavorativa di servizio;
Come nella richiesta di aspettativa, anche in questo caso il dipendente scolastico dovrà chiedere l'autorizzazione al Dirigente. Se quest'ultimo stabilisce che non c'è incompatibilità fra le due attività, allora il dipendente potrà svolgere un ulteriore incarico lavorativo durante l'aspettativa non retribuita.