A marzo insegnanti e personale Ata potrebbero vedersi arrivare uno stipendio più basso rispetto ai mesi precedenti: ciò è dovuto sia alle trattenute che da dicembre a febbraio non venivano invece computate, sia per gli effetti della riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e legata all'assegno unico e universale figli.
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE FIGLI
Stipendi più bassi a partire da questo mese poiché sul conto corrente bancario degli interessati non sarà più corrisposto l'Assegno unico e universale. La prestazione a cui si ha diritto, tuttavia, verrà comunque erogata ma con assegno a parte.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della legge n. 46 del 2021, ha istituito l'Assegno Unico e Universale, abrogando le norme relative alle detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni di età (art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del TUIR) e quelle che prevedono l'Assegno per Nucleo familiare (l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge del 13 maggio 1988, n. 153). A partire dallo stipendio del mese in corso - marzo 2022 - tali assegni verranno sostituiti con l'erogazione, da parte dell'Inps, dell'Assegno Unico ed Universale, che verrà concesso tramite preventiva domanda.
Sempre a partire da questo mese, le detrazioni fiscali saranno automaticamente riconosciute soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022, se già presenti in banca dati NoiPA. Inoltre, gli assegni per nuclei familiari senza figli continueranno a essere erogati nel cedolino da NoiPA. Resta altresì inalterato il termine fissato a 5 anni per richiedere eventuali arretrati degli assegni al nucleo familiare, per nuclei con figli spettanti fino al 28 febbraio 2022.
Legge di bilancio: le novità sul piano fiscale a partire da questo mese
Anche le novità introdotte dalla Legge di Bilancio apportano delle sostanziali differenze in tema fiscale e previdenziale. A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, cambiano gli scaglioni IRPEF, le aliquote applicate e il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.
Gli scaglioni IRPEF
La revisione IRPEF prevede uno scaglionamento nel seguente modo:
- Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l'aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;
- Per i redditi fino a 50.000 euro l'aliquota del 38% si riduce al 35%;
- Scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un'unica aliquota pari al 43%.
Rimodulazione detrazioni
A mutare è anche la metodologia di calcolo inerente le detrazioni da lavoro dipendente, che viene stimata nel modo a seguire:
- Viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, che passa da 8.000 a 15.000 euro.
- Rispetto alla seconda soglia - che passa da 15.000 a 28.000 euro - la misura della componente fissa della detrazione passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.
- In riferimento alla terza soglia, la detrazione si abbassa da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione massima per tali redditi, tuttavia, passa da 978 a 1.910 euro. In particolare, tale detrazione ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro.
- È stato infine previsto un aumento di 65 euro alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro, della detrazione applicabile.
Rimodulazione del trattamento integrativo
Entrambi i provvedimenti sopracitati hanno recato con sé l'impellenza di rimodulare anche il trattamento integrativo, il quale continuerà a essere erogato direttamente dal sostituto di imposta nel cedolino stipendiale per i redditi annui fino a 15.000 euro. Per la fascia di reddito fino a 28.000 euro, invece, tale beneficio potrà essere riconosciuto, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.