Il CCNI mobilità per il triennio 2022-2025 regola la mobilità dei docenti e il vincolo triennale, ossia l'impossibilità di partecipare alla mobilità del successivo triennio.
In questo approfondimento, vedremo alla luce della normativa vigente:
- cos'è il vincolo triennale e come funziona;
- quali sono le eccezioni al vincolo triennale;
- quando scatta il vincolo triennale per i docenti neo immessi in ruolo.
Vincolo triennale: cos'è e come funziona
Il CCNI mobilità è valido per gli anni scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. All'articolo 2, nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si legge:
"il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo"In pratica, il vincolo triennale rappresenta l'impossibilità per il docente di chiedere il trasferimento per i tre anni successivi, dopo aver ottenuto la titolarità in una scuola.
Nel medesimo secondo articolo, il CCNI mobilità chiarisce nello specifico che il vincolo triennale opera:
- nella mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della prima fase;
- all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di seconda fase da posto comune a sostegno e viceversa;
- per la mobilità professionale (terza fase).
A tale proposito, segnaliamo qui l'approfondimento sulle tre fasi della mobilità 2022. Segnaliamo inoltre che una delle novità del nuovo CCNI riguarda l'applicabilità del vincolo triennale anche:
- per la mobilità provinciale sulla preferenza sintetica, per docenti che hanno ottenuto il trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale;
- per la mobilità interprovinciale, in cui il vincolo si applica sempre.
Docenti non sottoposti al vincolo triennale
Dopo aver chiesto e ottenuto la titolarità su istituzione scolastica, abbiamo visto, i docenti non possono chiedere il trasferimento. Come vedremo nel prossimo paragrafo, il vincolo triennale è valido anche per gli insegnanti neo assunti.
Ci sono tuttavia delle eccezioni. Il CCNI mobilità 2022-2025 prevede infatti che il vincolo triennale non si possa applicare ai docenti beneficiari delle precedenze dell'art. 13:
- disabilità e gravi motivi di salute (punto I);
- personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (punto III);
- assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (punto IV);
- personale coniuge di militare o di categoria equiparata (punto VI);
- personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (punto VII);
- personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017 (punto VIII).
Il vincolo triennale non si applica, a queste categorie e alle condizioni previste dal CCNI mobilità 2022-2025, nel caso in cui i docenti:
"abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta"Durante i tre anni di vincolo, gli insegnanti interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. Inoltre, possono anche accettare il conferimento di supplenze per altra tipologia o classe di concorso rispetto a quelle di titolarità per l'intero anno scolastico.
Vincolo triennale docenti neo immessi in ruolo: validità e tempistiche
Secondo la normativa, anche i neo assunti in tutti i gradi di istruzione non possono richiedere trasferimento per tre anni scolastici nello stesso tipo di posto e classe di concorso, salvo che per soprannumero o esubero.
Questo punto è però intimamente legato al concetto di titolarità del docente, sul quale interviene sempre il CCNI mobilità 2022-2025. Si legge infatti che
"al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione in ruolo"Il primo anno di immissione in ruolo è quello di formazione e prova, durante il quale i neo assunti potranno presentare la domanda di mobilità volontaria per acquisire una sede di titolarità.
In questo caso, allora, il vincolo triennale scatta:
- a partire dall'anno scolastico 2023/2024, se la domanda viene soddisfatta in una delle preferenze espresse;
- dall'anno scolastico 2022/2023, se i docenti non presentano domanda e quindi rimangono nella scuola di assunzione;
- dall'anno scolastico 2022/2023, se la domanda di mobilità volontaria non viene soddisfatta in alcuna delle preferenze espresse.