La presa di servizio è un'importante fase amministrativa per i docenti neoimmessi in ruolo e i supplenti. Ma cosa accade se la presa di servizio non viene effettuata correttamente? Quali sono le conseguenze per i docenti già di ruolo che non si presentano a scuola?
Assicurarsi che la procedura di presa di servizio sia svolta correttamente è di fondamentale importanza. Eventuali errori possono infatti addirittura far decadere la nomina o finire con il licenziamento dell’interessato.
Cos’è la presa di servizio: le scadenze per docenti neoimmessi, supplenti e docenti di ruolo
La presa di servizio è l'atto tramite il quale la scuola avvia tutte le pratiche amministrative necessarie per la retribuzione e l'inserimento in organico del docente. È importante distinguere tra i diversi casi, a seconda della tipologia di insegnante presa in considerazione.
I neoimmessi in ruolo e i supplenti devono prendere servizio il 1° settembre e recarsi nella scuola assegnata. Tuttavia, la data del 1° settembre potrebbe variare a seconda del momento in cui vengono effettuate le nomine.
Per quanto riguarda invece i docenti di ruolo che non cambiano scuola di titolarità nell'anno in questione, e che erano già in servizio nello stesso istituto durante l'anno scolastico precedente, non devono prendere servizio il 1° settembre. Questa condizione può variare in caso siano programmati incontri collegiali o altre attività concordate.
Cosa succede se un docente non può prendere servizio
Qualora il docente sia impossibilitato a prendere servizio il 1° settembre per motivi normativamente previsti, ha il diritto di differire la presa di servizio. Questa regola vale anche per gli insegnanti assunti con contratto di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Conseguenze della mancata presa di servizio per neoimmessi e supplenti
Le norme di riferimento che regolano la mancata presa di servizio sono il DPR n. 3/1957 e il D.lgs. 297/94. Queste disposizioni affermano quanto segue:
- Se la presa di servizio viene differita per motivi normativamente previsti, la decorrenza giuridica della nomina non cambia, ma quella economica inizia dal giorno della presa di servizio;
- Se un docente non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina ottenuta.
Se un docente neoimesso in ruolo o un supplente non si presenta il 1° settembre o non prende servizio dopo aver ricevuto la nomina si cerca però di solito di offrirgli una seconda possibilità. I dirigenti scolastici sono infatti invitati a diffidare formalmente il docente, invitandolo a prendere servizio entro un breve termine. La diffida deve essere notificata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato adempimento dell’insegnante, si procede a formalizzare la decadenza dalla nomina ottenuta, sia essa in ruolo o a tempo determinato.
Quali docenti non sono tenuti alla presa di servizio
Come detto in precedenza, i docenti che non hanno cambiato scuola di titolarità nell'anno di interesse e che erano già in servizio nella stessa scuola l'anno scolastico precedente non sono tenuti alla presa di servizio. Se però non si presentano ad eventuali attività programmate il 1° settembre, e non giustificano l’assenza, essi incorrono nella medesima procedura di diffida appena descritta.
Qualora l'interessato non adempia alla diffida e l'assenza ingiustificata si dovesse prolungare per più di 3 giorni, il caso viene segnalato all'UPD (Ufficio procedimenti disciplinari) per l'apertura di un procedimento disciplinare che potrebbe concludersi col licenziamento.