Come abbiamo già visto in merito all'assegnazione provvisoria, anche la domanda di utilizzazione può essere presentata dai docenti interessati fino al 4 luglio 2022. Le modalità di invio della richiesta sono telematiche, tramite il portale Istanze On Line. Unica eccezione, gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo la cui domanda dovrà essere cartacea.
In questo approfondimento, vedremo più nello specifico:
- quali sono i requisiti per presentare domanda di utilizzazione;
- come vengono valutati i titoli;
- come viene valutato il servizio di ruolo, l'altro ruolo e quello pre-ruolo.
Requisiti domanda di utilizzazione docenti 2022
Sono diverse le condizioni che permettono di presentare la domanda di utilizzazione. In particolare, potranno inviare l'istanza:
- docenti che risultano a qualunque titolo senza sede definitiva, dopo le operazioni di trasferimento;
- docenti che risultano in esubero nella provincia;
- docenti trasferiti in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza che abbiano presentato domanda nel medesimo anno scolastico o nei nove precedenti, che fanno domanda di utilizzazione come prima preferenza nella precedente istituzione scolastica di titolarità;
- docenti restituiti ai ruoli con sede di titolarità non compresa fra quelle espresse a domanda, oppure restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- docenti cessati dal servizio che hanno chiesto e ottenuto il rapporto di lavoro a tempo parziale, ma non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo nella provincia (valido anche per i posti di sostegno, ma solo nella provincia nei limiti dell'esubero e dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti al tempo indeterminato e determinato);
- docenti titolari su insegnamento curriculare, con titolo di specializzazione su sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono l'utilizzazione sul sostegno (i primi) o su scuole ad indirizzo didattico differenziato (i secondi), nel medesimo grado di istruzione;
- docenti nella scuola primaria su posto comune che hanno il titolo per l'insegnamento della lingua straniera che chiedono l'utilizzazione su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in un'altra nel caso non vi siano posti disponibili;
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati in istituti presso strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie;
- docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per la specializzazione sul sostegno, che chiedono l'utilizzazione su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- docenti di scuola secondaria di primo grado artt. 43 e 44 della Legge n. 270/1982;
- ITP e assistenti di cattedra transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi della Legge n. 135/2012;
- docenti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della Legge n. 186/2003;
- docenti anche non in esubero con i requisiti del DM n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
In tutti i casi che abbiamo visto, si tratta sempre di utilizzazione provinciale. Per quanto riguarda le domande di utilizzazione interprovinciale, invece, possono presentarla soltanto i docenti che appartengono a posti o classi di concorso per cui permanga una situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso nella provincia di titolarità.
Quali sono i titoli valutabili e come si valutano
A valutare i titoli delle domande di utilizzazione sono la scuola di titolarità, se coincide con quella di servizio, o la scuola di servizio, se non coincide con quella di titolarità. Possono essere valutati, secondo la tabella di valutazione del CCNI mobilità:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
I titoli valutabili vanno conseguiti entro i termini di presentazione della domanda, il 4 luglio 2022, ma va comunque precisato che:
- i titoli di servizio comprendono l'anno in corso;
- il punteggio per il comune di residenza dei familiari riguarda una residenza effettiva, con iscrizione anagrafica, di almeno tre mesi al 4 luglio 2022;
- l'età dei figli si riferisce al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione;
- prevale l'anzianità anagrafica in caso le precedenze e il punteggio risultino in parità.
Domanda di utilizzazione: valutazione del servizio di ruolo
Al servizio di ruolo di appartenenza prestato successivamente alla decorrenza giuridica vengono attribuiti 6 punti per ogni anno svolto. Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, viene valutato anche l'anno in corso.
Viene tuttavia valutato come servizio di ruolo anche:
- in caso di fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità o del congedo di maternità/parentale;
- un servizio nell'anno scolastico di riferimento non inferiore a 180 giorni;
- il congedo per dottorato, borse di studio o assegni di ricerca;
- il periodo di congedo come ricercatore a tempo determinato;
- il servizio del personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo;
- il servizio prestato in ruoli diversi, se a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- la supplenza al 30 giugno o al 31 agosto su un posto o classe di concorso o grado di istruzione diversi da quelli di titolarità.
Il punteggio viene dimezzato per un servizio prestato prima della decorrenza economica o se, in attesa della decorrenza economica, non si è prestato alcun servizio.
Al contrario, il punteggio viene raddoppiato in caso di servizio svolto:
- in paesi in via di sviluppo;
- in scuole di montagna, per i docenti delle scuole primarie;
- in piccole isole;
- su posti di sostegno, con il possesso del titolo di specializzazione.
Valutazione del servizio svolto in altro ruolo
In questo caso, la valutazione è diversa a seconda del grado di istruzione:
- se il docente è titolare nella scuola dell'infanzia, gli anni nella scuola primaria si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola secondaria;
- se il docente è titolare nella scuola primaria, gli anni nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola secondaria;
- se il docente è titolare nella scuola secondaria di primo grado, gli anni nella scuola secondaria di secondo grado si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- se il docente è titolare nella scuola secondaria di secondo grado, gli anni nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Domanda di utilizzazione: valutazione del servizio pre-ruolo
Come regola generale, il servizio pre-ruolo è valutato con 3 punti all'anno per i primi quattro anni e con 2 punti all'anno per i due anni successivi.
Bisogna comunque fare alcune precisazioni:
- l'anno di servizio si valuta anche per congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità e per congedo di maternità/parentale;
- l'anno di servizio si valuta per intero se sono stati prestati 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal primo febbraio al termine degli scrutini;
- si valuta il servizio militare (o il servizio civile) se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato;
- non si valuta il servizio svolto nelle scuole paritarie, a meno che non sia stato svolto fino al 31 agosto 2008 e in scuole paritarie con status di scuole parificate.
Anche qui, viene raddoppiato il punteggio relativo al servizio svolto:
- nelle piccole isole;
- nei posti di sostegno, se in possesso della specializzazione;
- nelle scuole di montagna, per i docenti delle scuole primarie.