L'Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha rinnovato il meccanismo delle supplenze anche in merito alla possibilità di lasciare una supplenza e sceglierne un'altra senza incorrere in sanzioni. Vediamo in quali casi è possibile e in quali è vietato.
tipologie di supplenze
Esistono principalmente 3 tipologie di supplenze:
- Supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) conferite dalle graduatorie provinciali, in subordine alle GAE
- Supplenze annuali fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) conferite dalle graduatorie provinciali, in subordine alle GAE
- Supplenze brevi e temporanee conferite dalle graduatorie d'istituto
In caso di esaurimento delle GAE e incapienza delle GPS, le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto possono essere conferite tramite le graduatorie d'istituto.
Quando non è possibile lasciare una supplenza per un'altra
Quali sono i casi in cui il docente supplente non può lasciare un incarico di supplenza per un'altro? Eccoli:
- Lasciare una supplenza breve per un'altra fino al termine delle lezioni
- Lasciare supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto da GAE o GPS
Lasciare una supplenza breve per un'altra fino al termine delle lezioni
Diversamente da quanto previsto in passato, dall'anno scolastico 2020/2021 non è più possibile lasciare una supplenza breve (es. di una settimana o un mese) per una supplenza che arrivi fino al termine delle lezioni (es. supplenza Covid).
Le supplenze fino al termine delle lezioni sono supplenze temporanee conferite dalle graduatorie d'istituto. Per "termine delle lezioni" si intende l'ultimo giorno di lezione ovvero quello in cui terminano le attività di insegnamento dei docenti (es. 8 giugno). Non bisogna confondersi con il termine "fino al termine delle attività didattiche", che indica la data del 30 giugno.
Lasciare supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto da GAE o GPS
Non si può abbandonare una supplenza da GAE o da GPS per altra supplenza sempre da GAE, GPS o graduatorie d'Istituto, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia di posto. Dunque non è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno conferita tramite GAE o GPS per accettare un'altra al 31 agosto, sempre da GAE, GPS o graduatoria d'istituto.
QUANDO È POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN'ALTRA
Vediamo adesso i casi in cui è possibile lasciare una supplenza e stipulare un nuovo contratto di supplenza a tempo determinato. Anticipiamo che questa possibilità è riservata solamente ai supplenti inseriti in graduatoria d'istituto.
- Lasciare supplenza breve per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
- Lasciare supplenza al 30 giugno o 31 agosto da GI per un'altra sempre al 30 giugno o 31 agosto
- Lasciare supplenza fino al termine delle lezioni per una supplenza al 30 giugno o 31 agosto
Lasciare supplenza breve per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
È permesso lasciare una supplenza breve conferita da graduatoria d'istituto per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). A conferma di ciò è stata diffusa anche la nota ministeriale n. 28725 del 21 settembre, che ribadisce quanto appena esposto. La norma non specifica da quale graduatoria è possibile accettare la supplenza annuale, essendo richiesto unicamente che la seconda supplenza sia annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Lasciare supplenza al 30 giugno o 31 agosto da GI per un'altra sempre al 30 giugno o 31 agosto
Come ribadito in precedenza, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d'istituto (art. 2 comma 5 O.M. 60/2020). Dunque è consentito anche lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto conferita dalle graduatorie d'istituto per accettare altra supplenza sempre al 30 giugno o 31 agosto anche per diversa classe di concorso.
Lasciare supplenza fino al termine delle lezioni per una supplenza al 30 giugno o 31 agosto
Il docente che sia in servizio su una supplenza fino al termine delle lezioni, conferita sulla base delle graduatorie d'istituto, può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto (art. 12 comma 11 dell'O.M. 60/2020).
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