Confermata la procedura che regolerà la mobilità nel triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Ancora una volta le operazioni di mobilità saranno divise in tre fasi, precedute a loro volta da operazioni preliminari. Queste sono una serie di procedure, che riguardano categorie di scuole e docenti, che vanno a regolare le successive fasi del processo di mobilità.
Le tre fasi della mobilità. La normativa
La suddivisione in fasi della procedura di mobilità è disciplinata dall'art.6 comma 2 del CCNI. Le tre fasi sono le seguenti:
- Fase 1: Comprende i trasferimenti all'interno del comune di riferimento.
- Fase2: Comprende i trasferimenti tra comuni appartenenti alla medesima provincia
- Fase3: Comprende la mobilità professionale e quella territoriale interprovinciale
I movimenti di ciascuna fase sono regolati nel loro ordine dall'allegato 1 del contratto collettivo.
Operazioni propedeutiche alle tre fasi di mobilità
Prima delle tre fasi della mobilità sono previste operazioni propedeutiche. Queste hanno precedenza rispetto alla prima fase. Eccone un rapido sommario, con un'attenzione alle varie categorie di docenti a cui sono rivolte:
Sedi scolastiche dimensionate. Titolarità e confluenza
Le opzioni per il rientro in sedi di confluenza riguardano i docenti titolari, che prestano servizio in scuole interessate a processi di dimensionamento, confluite in altre istituzioni scolastiche. Questi hanno diritto a diventare titolari di cattedra nella nuova scuola, come stabilito dall'art.18 del CCNI.
Questo provvedimento permette di garantire la continuità didattica quando singoli plessi, o intere scuole dell'infanzia confluiscono in un altro circolo o istituto comprensivo.
Qualora il dimensionamento delle scuole produca eventuali docenti soprannumerari, questi hanno diritto di usufruire, sempre in fase di mobilità, di una precedenza al rientro all'interno di una delle scuole oggetto di ridimensionamento.
Docenti che rientrano dal fuori ruolo. L'assegnazione della scuola
Prima di procedere con le operazioni di mobilità, si assegnano in sede definitiva i posti ai docenti di ritorno al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza dopo un periodo di collocamento fuori ruolo.
Questa categoria di docenti viene assegnata, su domanda, ad un istituto scolastico disponibile tra quelli presenti sulla provincia scelta. La classe di concorso a disposizione del docente può essere quella su cuoi ha svolto servizio fuori ruolo o un'altra per la quale lo stesso possiede un'abilitazione.
Le domande per questa procedura devono essere presentate all' Ufficio competente, secondo i termini standard dell' Om. sulla mobilità, che disciplinano l'assegnazione anche in caso di più richieste per lo stesso posto.
Assegnazione di posti presso le scuole carcerarie
L'articolo 25 comma 3 del CCNI disciplina il passaggio dal ruolo normale a quello speciale carcerario. L'assegnazione di titolarità su sedi carcerarie, le quali devono essere vacanti e disponibili, dàprecedenza
ai docenti già utilizzati da almeno due anni sulle sedi in questione (l'anno in corso conta nel conteggio).
Ulteriori domande vengono prese in considerazione solo al termine di tale operazione preliminare e vanno regolarmente presentate, entro i termini previsti da contratto, all'ufficio territoriale competente.
Personale oggetto di provvedimenti giudiziari. Possibile su richiesta del MI
Come previsto dall'art.3 comma 3 del CCNI, il Ministro dell'Istruzione, previa richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può richiedere l'operazione straordinaria di trasferimento o assegnazione provvisoria anche interprovinciale, di un docente soggetto a provvedimenti giudiziari, ovvero speciali misure di sicurezza in ottemperanza della legge 15 marzo 1991 n.82, contro la violenza di genere che fa testo alla legge 15 ottobre 2013 n.119, o per altri motivi di sicurezza personale.
Art.3 comma 7, rettifica di titolarità
L'art.3 comma 7 individua i docenti soprannumerari titolari di cattedra o di posto presso istituti scolastici, i quali sono andati incontro a operazioni di soppressione, contrazione o dimensionamento di organico.
I suddetti docenti hanno diritto al reintegro presso la scuola di titolarità che nel frattempo si fosse resa disponibile di operazioni di mobilità. In questo caso, i docenti potranno usufruire della rettifica di titolarità, qualora nel frattempo abbiano ottenuto il trasferimento presso un'altra sede.