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Mobilità docenti: cosa cambia e cosa resta a seguito dell’incontro con i sindacati. it-IT Editoriale 2021-12-17T13:11:27+01:00
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Novità sul vincolo di mobilità: cosa si prevede

Mobilità docenti: cosa cambia e cosa resta a seguito dell’incontro con i sindacati.

Redazione Universo Scuola
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Si attende il rinnovo del CCNI per il triennio 2022/2025 per quanto concerne la mobilità del personale scolastico tutto. Previsto per la giornata di ieri - martedì 16 novembre - l'incontro tra i vertici governativi e le sigle sindacali, il proposito è stato disatteso dall'interruzione delle relazioni sindacali da parte di molte frange. Ad essere presente alla prima riunione, infatti, risultava solo CISL Scuola. Con nota unificata FLC Cgil, UIL Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams - FLC Cgil, UIL Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams hanno presentato al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Istruzione e alla Commissione Garanzia la proclamazione dello stato di agitazione. I motivi vertono sulla richiesta di introduzione, sulla Legge di Bilancio, sul rinnovo del contratto, sull'eliminazione dei vincoli burocratici e sulla prosecuzione del confronto sul Patto scolastico stilato a maggio 2021.

Il tema "mobilità": cosa cambia e cosa resta

1. Il CCNL 2019/2022

Punto nevralgico dell'incontro costituitosi ieri è stato quello legato al tema della mobilità, nonché dei vincoli di permanenza nella propria provincia di assunzione. Il CCNI riguardante la mobilità del personale scolastico, che in sé assume quanto stabilito col CCNL 2016/2018, ha previsto il vincolo di permanenza presso l'istituto scolastico in cui si è preso servizio per almeno tre anni. Il vincolo è stato applicato a tutti quei docenti immessi tramite preferenza analitica o trasferiti nell'ambito del comune di titolarità. Non è ricaduto invece sui docenti trasferiti tramite precedenza sintetica (cioè comune o distretto), su quelli immessi in un comune diverso da quello in cui opera la precedenza (ma beneficiari delle precedenze presenti nell'art. 13, comma 1, del citato CCNI) e su quelli trasferiti d'ufficio o con domanda condizionata.

2. Il Decreto Sostegni-bis

Sulla precedente disposizione è intervenuto il Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021) che ha sostanzialmente lasciato invariato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti (tre anni) apponendo però un nuovo vincolo. Come si evince dall'articolo 58, comma 2 - lettera f (secondo periodo):
"Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023."Stando alle nuove introduzioni, il vincolo risulta così composto:

  • La sua durata è di tre anni scolastici;
  • Si applica a tutti i docenti trasferiti, sia con preferenza analitica (scuole nel comune di titolarità), sia con preferenza sintetica (comuni e distretti);
  • Non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata.

Decorrenza e caratteristiche

Suddetta disciplina, con i vincoli così contenuti, si applicherà a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 in relazione alle nuove operazioni di mobilità. Per quanto riguarda il vincolo triennale relativo alle assegnazioni ottenute a partire da questo anno, invece, questo riguarderà solo i casi di mobilità - cioè quelli di trasferimento o i passaggi di cattedra e ruolo - ma non le assegnazioni provvisorie.

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