Con la circolare n. 30103 del 13 novembre il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le istruzioni relative alla domanda di dimissioni dal servizio del personale scolastico. Nello specifico la circolare fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 12 novembre 2020 n. 159, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021.
Ecco una sintesi dei punti principali della circolare ministeriale.
Quando presentare domanda
La scadenza per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio prevede due termini differenti:
- 7 dicembre 2020
Termine utilmo per la presentazione, da parte di tutto il personale docente, educativo e ATA, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. - 28 febbraio 2021
Termine ultimo per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici.
Nelle stesse date sopraindicate gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Come presentare domanda
I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed ATA. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS Istanze on line, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda conterrà, esclusivamente:
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Accertamento dei requisiti per andare in pensione
L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.
Domanda di pensione INPS
Solo dopo aver inoltrato l'istanza di cessazione dal servizio e avuto esito positivo riguardo l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte dell'INSP, si potrà provvedere a presentare la domanda di pensione. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Requisiti per l'accesso ai diversi trattamenti pensionistici
In allegato alla circolare potete trovare anche la scheda informativa Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo, contenente le diverse tipologie di trattamenti pensionistici in vigore e i relativi requisiti contributivi e di anzianità previsti per il loro accesso.